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Testo normativo

Art. 59-quinquies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Comunicazioni mediante telefonia vocale).

1.

In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata avviata dallo stesso professionista sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata telefonica con il consumatore. Se tale chiamata telefonica è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore.

2.

In deroga all'articolo 59-quater, comma 1, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale di cui al comma 1, se il consumatore accetta esplicitamente, il professionista può fornire solo le informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, lettere a), f), g), m) e r), prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza. In tal caso il professionista informa il consumatore della natura e della disponibilità delle altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1. Il professionista fornisce le altre informazioni di cui all'articolo 59-quater, comma 1, su un supporto durevole immediatamente dopo la conclusione del contratto a distanza.

55

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Al telefono devono dire subito chi sono, perché chiamano, e se registrano

In parole semplici

Se ti chiamano per venderti un prodotto finanziario devono dirti **subito** chi sono e che stanno vendendo, e avvisarti se la chiamata è registrata. Possono darti meno informazioni solo se lo accetti tu espressamente. E al telefono non resti legato a niente: il contratto vale solo dopo che lo accetti per iscritto.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, in caso di comunicazioni mediante telefonia vocale, **l'identità del professionista e lo scopo commerciale della chiamata sono dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi chiamata** avviata dal professionista, e che, **se la chiamata è o può essere registrata, il professionista ne informa il consumatore**. Prevede che, **in deroga all'articolo 59-quater e solo se il consumatore accetta esplicitamente**, il professionista possa fornire prima della conclusione del contratto solo alcune delle informazioni indicate, dovendo però informarlo **della natura e della disponibilità delle altre**.

Cosa significa

La chiamata telefonica è il canale in cui il consumatore è più esposto: non ha davanti un testo, non può rileggere, e la conversazione è governata da chi l'ha iniziata. Da qui le tre regole. **All'inizio, non alla fine:** identità e scopo commerciale vanno dichiarati subito, in modo inequivocabile — la telefonata che comincia come un sondaggio o una «verifica dei suoi dati» e diventa una proposta commerciale a metà strada viola questo articolo. **La registrazione va dichiarata**, e non solo quando avviene ma anche quando **può** avvenire. **L'informazione ridotta è possibile ma non è la regola:** richiede un'accettazione **esplicita** del consumatore, e anche allora il professionista deve dire quali altre informazioni esistono e come ottenerle. Va tenuto presente il rapporto con l'articolo 51, comma 6, richiamato dall'articolo 59-bis: per i contratti conclusi al telefono **il consumatore resta vincolato solo dopo aver accettato l'offerta per iscritto**. Al telefono, quindi, si può discutere, non concludere.

A chi si applica

A chi riceve o effettua chiamate telefoniche relative a servizi finanziari a distanza.

Quando si applica

Ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026.

Cosa puoi fare

Chiedere subito chi chiama e per conto di chi, e se la chiamata è registrata: sono informazioni dovute. Non considerarsi vincolati da un accordo verbale.

Attenzione

L'informazione ridotta richiede l'accettazione esplicita del consumatore. Restano ferme le discipline di settore e le regole sul trattamento dei dati personali relative alla registrazione delle chiamate.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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