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DirittoTorna a «Cambiare idea dopo un acquisto online o fuori dai locali commerciali»

Testo normativo

Art. 47

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Esclusioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:

a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;

b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

d)

di servizi finanziari non contemplati dalla sezione II-bis - parte III - titolo III - capo I;

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e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;

i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; (49)

n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

o-bis) relativi ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.

2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

(24)

Note di aggiornamento della fonte (8 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

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AGGIORNAMENTO (49)

È stato ripristinato il testo già in vigore dal 2-4-2023 a seguito della modifica dell'art. 1, comma 5 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, che disponeva la modifica del comma 1, lettera m) del presente articolo, ad opera della L. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del D.L. medesimo.

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
23 gennaio 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

I contratti esclusi, e la soglia dei cinquanta euro

In parole semplici

Non tutto rientra in queste regole: restano fuori l'affitto di casa, i pacchetti di viaggio, la multiproprietà, i giochi d'azzardo, la sanità e i contratti firmati davanti a un notaio. Fuori dai negozi le regole non valgono sotto i 50 euro — ma se ti fanno firmare più contratti nella stessa occasione, si sommano: sopra i 50 euro la tutela torna.

Cosa dice

L'articolo elenca i contratti a cui le sezioni da I a IV **non si applicano**: servizi sociali, compresi alloggi popolari, assistenza all'infanzia e assistenza a lungo termine; assistenza sanitaria prestata da professionisti sanitari; giochi d'azzardo e scommesse; servizi finanziari non contemplati dalla sezione dedicata; contratti aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su di essi; costruzione di nuovi edifici, trasformazione sostanziale di edifici esistenti e **locazione di alloggi a scopo residenziale**; pacchetti turistici; multiproprietà e prodotti per le vacanze di lungo termine; contratti **stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale** tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità; fornitura di alimenti e bevande **consegnati in giri frequenti e regolari** al domicilio o al lavoro; servizi di trasporto passeggeri, salvi gli articoli 51 comma 2, 62, 64 e 65; contratti conclusi tramite **distributori automatici**; contratti con operatori delle telecomunicazioni conclusi impiegando telefoni pubblici o per un solo collegamento; beni oggetto di vendita forzata. Stabilisce inoltre che le disposizioni **non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali il cui corrispettivo non supera 50 euro**, salvo il caso di più contratti stipulati contestualmente fra le stesse parti il cui importo globale superi tale soglia.

Cosa significa

L'elenco va letto per due ragioni opposte. La prima è sapere quando **non** si ha il recesso, e le esclusioni che sorprendono di più sono la **locazione di alloggi a scopo residenziale** — l'affitto di casa non ricade in questo capo, neanche se il contratto è stato firmato altrove — i **pacchetti turistici** e la **multiproprietà**, che non sono privi di tutela ma hanno una disciplina propria e diversa, e i contratti conclusi davanti a un **pubblico ufficiale**, dove la garanzia è l'informazione giuridica che il notaio deve dare. La seconda ragione è la soglia dei **50 euro** del comma 2, che vale solo per i contratti fuori dei locali commerciali: sotto quell'importo il capo non si applica. Ma il seguito del comma è la parte che conta davvero, perché è la regola anti-frazionamento: **se nella stessa occasione si firmano più contratti e il totale supera i 50 euro, la tutela si applica comunque**, qualunque sia l'importo dei singoli. Serve a impedire che una vendita porta a porta venga spezzata in tanti contratti da 40 euro per uscire dalle regole.

A chi si applica

A chi ha concluso un contratto rientrante in una delle categorie elencate.

Quando si applica

Ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Quando non si applica

L'esclusione è del capo, non di ogni tutela: le materie escluse hanno spesso una disciplina propria, altrettanto protettiva, in altre parti del Codice del consumo o in leggi speciali.

Cosa puoi fare

Se il contratto sembra escluso, verificare **prima** se la materia ha una disciplina dedicata: viaggi, multiproprietà, servizi finanziari e locazioni hanno regole proprie. E se in una sola occasione sono stati firmati più contratti, sommarli: se il totale supera i 50 euro la tutela c'è.

Attenzione

Alcune esclusioni dipendono da qualificazioni giuridiche non sempre evidenti — che cosa sia un pacchetto turistico o un servizio finanziario. Questa scheda elenca le categorie, non qualifica un singolo contratto.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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