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Testo normativo

Art. 46

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano, alle condizioni e nella misura stabilita in tali disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo. Si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo si applicano anche se il professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, tranne i casi in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati dal professionista esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale su supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui il professionista è soggetto, e questi non tratti tali dati per nessun altro scopo.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

(24)

Questo articolo è stato modificato da
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
2 aprile 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Vale anche quando non paghi in denaro ma con i tuoi dati

In parole semplici

Queste regole valgono per tutto quello che compri da un professionista, luce e gas compresi. E valgono **anche quando non paghi con i soldi ma con i tuoi dati personali**: un servizio digitale «gratuito» che ti profila non è fuori dalle regole, hai gli stessi diritti di chi paga.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le disposizioni delle sezioni da I a IV si applicano a **qualsiasi contratto concluso fra professionista e consumatore di cui quest'ultimo paga o si impegna a pagare il prezzo**, e che si applicano anche ai contratti per la fornitura di **acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento**, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui sono forniti su base contrattuale. Prevede che le stesse disposizioni si applichino **anche quando il professionista fornisce un contenuto digitale su supporto non materiale o un servizio digitale e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali**, salvo il caso in cui i dati siano trattati esclusivamente per fornire quel contenuto o servizio o per assolvere obblighi di legge e non siano usati per altri scopi. Stabilisce che, in caso di conflitto con un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, prevale quest'ultimo, e che le disposizioni **non impediscono ai professionisti di offrire condizioni più favorevoli** al consumatore.

Cosa significa

Il comma 1-bis è la novità che cambia il perimetro, e quasi nessuno la conosce: **la tutela del consumatore non richiede più che si sia pagato del denaro.** Il servizio digitale «gratuito» in cambio dei propri dati personali è un contratto a tutti gli effetti, e chi lo conclude ha gli stessi diritti di chi paga: informazione precontrattuale, requisiti formali, recesso. La logica è che i dati personali hanno un valore economico, e che chiamare «gratuito» quel servizio serviva soprattutto a tenerlo fuori dalle regole. C'è un'eccezione ed è precisa: se i dati vengono trattati **solo** per erogare il servizio o per obblighi di legge, e per nient'altro, il contratto resta fuori — cioè la regola colpisce chi i dati li usa per altro, tipicamente per profilazione e pubblicità. Vale la pena notare anche il comma 1: le forniture di **luce, gas, acqua e teleriscaldamento** sono espressamente dentro, e questo apre la strada agli articoli sui contratti telefonici che si trovano più avanti.

A chi si applica

A ogni consumatore che concluda un contratto con un professionista, compreso chi accede a un servizio digitale fornendo dati personali invece di denaro.

Quando si applica

Ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, con le estensioni successive.

Cosa puoi fare

Non dare per scontato che un servizio «gratuito» sia fuori dalle regole: se i tuoi dati vengono usati anche per altro, hai gli stessi diritti di chi paga.

Attenzione

La disciplina europea di settore prevale su questa quando esiste: per esempio in materia di viaggi, servizi finanziari o telecomunicazioni valgono anche norme proprie.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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