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DirittoTorna a «Cambiare idea dopo un acquisto online o fuori dai locali commerciali»

Testo normativo

Art. 48

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e)

un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;

57

e-bis)

se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;

57

e-ter)

un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

57

e-quater)

se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

57

e-quinquies)

per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;

57

f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.

h-bis)

se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

57

h-ter)

se la lettera h-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;

57

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.

(24)

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

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AGGIORNAMENTO (57)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
24 marzo 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
4 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Anche in negozio devono dirti che la garanzia legale è di due anni

In parole semplici

Anche quando compri in negozio ti devono dire, prima e in modo visibile, che **la garanzia legale è di almeno due anni**. E, per le cose che hanno un software, per quanto tempo arriveranno gli aggiornamenti; e se il prodotto è riparabile, se i ricambi esistono e quanto costano. Non sono gentilezze: sono informazioni dovute.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto **diverso** da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista gli fornisce in modo chiaro e comprensibile, qualora non siano già apparenti dal contesto: le caratteristiche principali dei beni o servizi; identità, indirizzo geografico e numero di telefono del professionista; il **prezzo totale comprensivo di imposte** e le spese aggiuntive; modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data di consegna e il trattamento dei reclami; **un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni, in modo visibile e mediante l'avviso armonizzato** dell'articolo 65-ter; l'informazione sull'eventuale **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, con la relativa etichetta armonizzata; il promemoria della garanzia legale per contenuti e servizi digitali; l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; per i beni con elementi digitali, **il periodo minimo per cui sono forniti gli aggiornamenti del software**; la durata del contratto e le condizioni di risoluzione se a tempo indeterminato o a rinnovo automatico; funzionalità, compatibilità e interoperabilità; **l'indice di riparabilità** dei beni o, in mancanza, le informazioni su disponibilità, costo stimato e ordinazione dei **pezzi di ricambio**, sulle istruzioni di riparazione e sulle restrizioni alla riparazione. Prevede che gli obblighi si applichino anche alle forniture di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento e ai contenuti digitali non su supporto materiale, e che **non si applichino ai contratti che implicano transazioni quotidiane eseguite immediatamente**.

Cosa significa

È l'articolo dell'acquisto normale, in negozio, ed è cambiato molto: oggi il venditore non deve solo dire quanto costa, deve **dirti che diritti hai**. Il promemoria della **garanzia legale di due anni** non è più facoltativo ed è dovuto in modo visibile, con un avviso di formato armonizzato — perché la ragione per cui tante persone credono che la garanzia sia del produttore o che duri un anno è che nessuno gliel'ha mai detta al momento dell'acquisto. Le altre novità guardano tutte allo stesso problema, gli oggetti che si buttano invece di ripararli: va dichiarato **per quanto tempo arriveranno gli aggiornamenti software**, e va dichiarato l'**indice di riparabilità** o, se non c'è, se i pezzi di ricambio esistono, quanto costano e se ci sono restrizioni alla riparazione. Sono informazioni che spostano una scelta d'acquisto, ed è esattamente per questo che la legge le impone prima e non dopo. L'esonero del comma 3 è ragionevole e ristretto: le transazioni quotidiane eseguite subito — il caffè, il giornale — non richiedono tutto questo.

A chi si applica

A chi acquista da un professionista in un negozio o comunque fuori dai casi del contratto a distanza o fuori dei locali commerciali.

Quando si applica

Prima della conclusione del contratto.

Quando non si applica

Non si applica alle transazioni quotidiane eseguite immediatamente al momento della conclusione, né alle informazioni già apparenti dal contesto.

Cosa puoi fare

Chiedere esplicitamente, prima di comprare: quanto durano gli aggiornamenti, se esistono i pezzi di ricambio e quanto costano. Sono informazioni **dovute**, non cortesie.

Attenzione

Alcuni obblighi — avviso ed etichetta armonizzati, indice di riparabilità — dipendono da requisiti definiti a livello europeo e dalla messa a disposizione delle informazioni da parte del produttore. Questa scheda descrive gli obblighi, non la loro attuazione tecnica.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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