Testo normativo
Art. 45
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
Definizioni
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
b-bis)
"produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
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c) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, anche denominati "beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;
d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
d-bis) "dato personale": dato personale quale definito dall'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;
g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
i) "locali commerciali":
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;
l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale;
n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;
p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
p-bis)
"garanzia commerciale di durabilità": una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all'articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità;
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p-ter)
"durabilità": la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
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p-quater)
"indice di riparabilità": indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;
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p-quinquies)
"aggiornamento del software": aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;
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q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
q-bis) "servizio digitale":
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
q-ter) "mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori;
q-quater) "fornitore di mercato online": qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori;
q-quinquies) "compatibilità": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
q-sexies) "funzionalità": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
q-septies) "interoperabilità": la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.
(24)
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
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AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026".
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 24 marzo 2026 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
«A distanza» e «fuori dei locali»: due parole che decidono se hai quattordici giorni
Il diritto di ripensarci esiste solo per due tipi di acquisto: quelli fatti **a distanza** (online, per telefono, per posta, da chi vende abitualmente così) e quelli fatti **fuori da un negozio** (a casa tua, per strada, a una gita organizzata). E attenzione: se ti fermano per strada e poi ti fanno firmare in negozio, conta come «fuori dal negozio» — quindi il recesso ce l'hai lo stesso.
Cosa dice
L'articolo definisce i termini delle sezioni da I a IV. Definisce **contratto a distanza** qualsiasi contratto concluso fra professionista e consumatore **nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza, senza la presenza fisica e simultanea delle parti**, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto. Definisce **contratto negoziato fuori dei locali commerciali** quello concluso alla presenza fisica e simultanea delle parti **in un luogo diverso dai locali del professionista**; quello per cui l'offerta è stata fatta dal consumatore nelle stesse circostanze; quello **concluso nei locali del professionista o a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente** in un luogo diverso; e quello concluso **durante un viaggio promozionale** organizzato dal professionista. Definisce inoltre locali commerciali, supporto durevole, contratto accessorio, mercato online e fornitore di mercato online, contenuto e servizio digitale, beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore, asta pubblica, garanzia e garanzia commerciale di durabilità, durabilità, indice di riparabilità e aggiornamento del software.
Cosa significa
Sembra un elenco di definizioni e invece è l'articolo che decide **se hai il diritto di recesso oppure no**: quel diritto esiste solo per i contratti «a distanza» e per quelli «fuori dei locali commerciali», e qui si dice che cosa sono. Due punti valgono da soli la lettura. Primo: «a distanza» non significa semplicemente «per telefono o su internet», significa **dentro un sistema organizzato di vendita a distanza** — chi compra online da un negozio che vende online è coperto; l'accordo occasionale concluso al telefono con l'artigiano sotto casa, che di regola vende in bottega, di norma no. Secondo, ed è la definizione più sottovalutata: **il numero 3 della lettera h)**. Se qualcuno ti ferma per strada, o suona alla porta, e poi ti fa firmare **in negozio** o da casa, quel contratto resta «fuori dei locali commerciali» e il recesso c'è lo stesso. La regola serve proprio a impedire che il contatto a sorpresa venga ripulito facendo firmare altrove. Vale anche per i contratti conclusi **durante un viaggio promozionale**, cioè le celebri gite con pranzo e presentazione di prodotti.
A chi si applica
A chiunque concluda un contratto con un professionista fuori da un negozio o senza incontrarlo di persona.
Quando si applica
Ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014, con le modifiche successive indicate dalle note dell'articolo.
Cosa puoi fare
Prima di chiedersi «ho diritto al recesso?», stabilire in quale delle due categorie ricade il contratto: è da lì che discende tutto il resto.
Attenzione
Le definizioni valgono per le sezioni da I a IV di questo capo, non per l'intero Codice del consumo: altre parti usano definizioni proprie. Questa scheda descrive le nozioni, non stabilisce come qualificare un singolo contratto.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.