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DirittoTorna a «Non essere licenziato senza motivo e senza procedura»

Testo normativo

(Sanzioni disciplinari)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 10 dicembre 1982 al 3 agosto 1989. Vai al testo vigente oggi.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. 5 Il datore di lavoro non puo' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 5 Il lavoratore potra' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 5 Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per piu' di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 29-30 novembre 1982, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 09/12/1982, n. 338), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
10 dicembre 1982 al 3 agosto 1989
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La procedura disciplinare: contestazione prima, difesa, poi la decisione

In parole semplici

Prima di punirti devono contestarti per iscritto **che cosa** hai fatto e lasciarti rispondere — e puoi farti assistere dal sindacato. Le regole disciplinari devono essere affisse dove tutti le vedono. Rispondi entro il termine: è il momento in cui ti difendi meglio e ti costa meno.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni e alle procedure di contestazione **devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti**, e devono applicare quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro. Stabilisce che il datore **non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza avere preventivamente contestato l'addebito e senza avere sentito il lavoratore a sua difesa**. Riconosce al lavoratore il diritto di **farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale** cui aderisce o conferisce mandato. Prevede infine i limiti alle sanzioni, fra cui il divieto di sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto e i limiti alla multa e alla sospensione, nei termini che l'articolo indica.

Cosa significa

È l'articolo più usato dell'intero Statuto, e la sequenza che descrive va conosciuta nell'ordine: **prima** l'addebito contestato per iscritto, **poi** il tempo per difendersi, **infine** la decisione. Un provvedimento adottato saltando uno dei passaggi è viziato, e il vizio è procedurale ma tutt'altro che formale, perché toglie la possibilità stessa di difendersi. Tre punti pratici. Il **codice disciplinare deve essere affisso**: un'infrazione contestata sulla base di regole mai rese conoscibili è un problema per il datore, non per il lavoratore. La contestazione deve essere **specifica e tempestiva**: «comportamento scorretto» non è un addebito, perché non consente di replicare. E il diritto all'assistenza sindacale è un diritto del lavoratore, non una concessione: si può chiedere, e chiederlo non è un atto ostile.

A chi si applica

A tutti i lavoratori destinatari di un provvedimento disciplinare.

Quando si applica

Prima dell'adozione di qualunque provvedimento disciplinare.

Quando non si applica

La disciplina dei licenziamenti resta quella della legge 604/1966, richiamata espressamente. Alcune previsioni sull'affissione sono state interpretate dalla giurisprudenza in modo diverso per le infrazioni che violano doveri fondamentali: è materia su cui questo sito non ha ancora schede.

Cosa puoi fare

Alla ricezione della contestazione, rispondere per iscritto entro il termine previsto dal contratto collettivo — di norma cinque giorni — chiedendo, se serve, di essere sentiti e di farsi assistere dal sindacato. Conservare copia e prova dell'invio.

Cosa devi fare

Non lasciar passare il termine per le giustificazioni: è il momento in cui la difesa costa meno ed è più efficace. Il silenzio viene letto come mancata contestazione dei fatti.

Attenzione

Questa scheda descrive la procedura, non valuta la fondatezza di un addebito. Se il provvedimento minacciato è il licenziamento, valgono anche i termini di decadenza dell'articolo 6 della legge 604/1966, che sono brevi.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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