Testo normativo
(Visite personali di controllo)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorche' nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualita' degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignita' e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita' o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonche', ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalita' debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Perquisizioni personali: solo all'uscita e a campione
Ti possono controllare la borsa solo se è indispensabile per proteggere i beni aziendali, solo all'uscita, rispettando la tua dignità e **a sorteggio** — non scegliendo chi controllare. E le regole vanno concordate con il sindacato.
Cosa dice
L'articolo vieta le visite personali di controllo sul lavoratore, salvo i casi in cui siano **indispensabili** ai fini della tutela del patrimonio aziendale in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti. Prevede che in tali casi possano essere effettuate **soltanto** a tre condizioni: all'uscita dai luoghi di lavoro; salvaguardando la dignità e la riservatezza del lavoratore; **con sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori**. Stabilisce che le ipotesi e le modalità siano concordate con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la commissione interna, e che in difetto di accordo provveda l'organo indicato dall'articolo.
Cosa significa
La terza condizione è quella che spesso sorprende, ed è la più importante: le visite devono avvenire con **selezione automatica**, cioè a sorteggio su tutti o su un gruppo. Non è un dettaglio tecnico: è ciò che impedisce di usare la perquisizione come strumento mirato contro una persona sgradita. Insieme alle altre due condizioni — solo all'uscita, con dignità e riservatezza — costruisce un regime in cui il controllo è impersonale per costruzione. Il presupposto è comunque stretto: non basta che il controllo sia utile, deve essere **indispensabile**, e in relazione alla natura di ciò che si produce o si maneggia. Anche qui, come nell'articolo 4, servono ipotesi e modalità concordate con il sindacato.
A chi si applica
Ai lavoratori delle aziende in cui sono previste visite personali di controllo.
Quando si applica
All'uscita dai luoghi di lavoro.
Quando non si applica
Non sono ammesse visite mirate su singoli lavoratori scelti dal datore, né visite durante l'orario di lavoro, né visite fuori dai casi indispensabili alla tutela del patrimonio.
Cosa puoi fare
Se ti viene chiesto di sottoporti a una visita personale scelta non a sorteggio, o durante l'orario, la condizione di legge non è rispettata: è un fatto da mettere per iscritto subito, con la data, e da segnalare alle rappresentanze sindacali.
Attenzione
Rifiutarsi sul momento può produrre una contestazione disciplinare autonoma. Conviene documentare l'accaduto e sollevare la questione nelle sedi previste, piuttosto che trasformarla in un rifiuto da difendere.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.