Testo normativo
(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Confronto con la versione precedente (24 settembre 2015):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordoaccordo, gli impianti e gli strumenti di cui al periodoprimo precedenteperiodo possono essere installati previa autorizzazione delladelle Direzionesede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' Direzionisedi territorialiterritoriali, deldella lavoro,sede delcentrale Ministerodell'Ispettorato nazionale del lavorolavoro. eI delleprovvedimenti politichedi sociali.cui al terzo periodo sono definitivi.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 8 ottobre 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Telecamere, badge e software: servono accordo sindacale o autorizzazione
Telecamere, badge, GPS e programmi che registrano quello che fai si possono installare solo per organizzazione, sicurezza o tutela del patrimonio — mai per controllarti — e serve l'accordo con il sindacato o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Senza uno dei due, sono lì illegittimamente.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che gli impianti audiovisivi e **gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza** dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati **esclusivamente** per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e possono essere installati **previo accordo collettivo** stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali; per le imprese con unità in più province o regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, l'installazione è possibile **previa autorizzazione** della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo quanto l'articolo prevede.
Cosa significa
È l'articolo più attuale dello Statuto, perché la formula «altri strumenti dai quali derivi **anche** la possibilità di controllo a distanza» è stata scritta per le telecamere e oggi copre badge, GPS sui veicoli, gestionali che registrano le attività, sistemi di posta e navigazione. La struttura è a due condizioni cumulative, e vanno soddisfatte entrambe. Primo: la **finalità** deve essere una delle tre elencate — organizzativa e produttiva, sicurezza, tutela del patrimonio. Il controllo dei lavoratori non è una finalità ammessa: può essere un effetto collaterale di uno strumento installato per altro, mai lo scopo. Secondo: la **procedura**, cioè accordo sindacale oppure, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato. Uno strumento installato senza l'una né l'altra è installato illegittimamente, e questo pesa sull'utilizzabilità di quanto ha registrato. Da ricordare che gli strumenti usati per rendere la prestazione — il computer, il telefono aziendale — e quelli di registrazione degli accessi seguono un regime distinto previsto dallo stesso articolo, e restano comunque soggetti all'obbligo di informativa e alla disciplina sulla protezione dei dati.
A chi si applica
A tutti i lavoratori la cui attività possa essere controllata a distanza da impianti o strumenti aziendali.
Quando si applica
Prima dell'installazione e per tutta la durata dell'impiego.
Quando non si applica
Le tre finalità elencate sono tassative: fuori da quelle l'impiego non è consentito neppure con l'accordo sindacale.
Cosa puoi fare
Chiedere alle rappresentanze sindacali se esiste l'accordo, o all'Ispettorato se esiste l'autorizzazione: sono atti, non decisioni interne informali. E chiedere l'informativa sul trattamento dei dati, che è dovuta comunque.
Cosa devi fare
Conservare l'informativa ricevuta al momento dell'assunzione o dell'installazione: è il documento da cui si legge quali strumenti sono attivi e per quale finalità dichiarata.
Attenzione
Questa scheda descrive il quadro dello Statuto. La materia si interseca con la disciplina sulla protezione dei dati personali, che aggiunge obblighi propri, e con la giurisprudenza sui controlli difensivi, che questo sito non ha ancora in archivio. Per una contestazione fondata su registrazioni, l'assistenza tecnica è opportuna.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.