Testo normativo
(Accertamenti sanitari)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneita' e sulla infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermita' puo' essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facolta' di far controllare la idoneita' fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il datore non può visitarti: i controlli sulla malattia li fa l'ente
Il tuo datore non può controllare se sei davvero malato: può solo chiedere la visita fiscale, che la fa l'ente previdenziale. E non può chiederti la diagnosi.
Cosa dice
L'articolo **vieta** gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Stabilisce che il controllo delle assenze per infermità possa essere effettuato **soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti**, che sono tenuti a compierlo quando il datore lo richieda. Riconosce al datore la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
Cosa significa
Separa nettamente due cose che nel senso comune si confondono. Il datore **non può** verificare se sei davvero malato: non può mandare un proprio medico, non può chiedere la diagnosi, non può fare accertamenti per conto suo. Può però **chiedere la visita fiscale**, che viene svolta dai servizi ispettivi dell'istituto previdenziale — un soggetto terzo — e quelli sono tenuti a farla. La logica è che il controllo esiste, ma passa da chi non ha interesse nell'esito. Il terzo comma riguarda una cosa diversa e va tenuta distinta: l'**idoneità** alla mansione, cioè se una persona può svolgere quel lavoro, che è materia di enti pubblici e istituti specializzati e oggi si intreccia con la sorveglianza sanitaria del medico competente prevista dal testo unico sulla sicurezza.
A chi si applica
A tutti i lavoratori dipendenti.
Quando si applica
In caso di assenza per malattia o infortunio, e nella verifica dell'idoneità.
Quando non si applica
Non impedisce al datore di richiedere la visita fiscale agli istituti previdenziali, né di far verificare l'idoneità fisica da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
Cosa puoi fare
Il certificato di malattia trasmesso all'istituto previdenziale non contiene la diagnosi nella copia destinata al datore: è così per legge. Se ti viene chiesta la diagnosi, non sei tenuto a fornirla.
Attenzione
Le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono stabilite da norme proprie e vanno rispettate: l'assenza alla visita ha conseguenze autonome, diverse dal merito della malattia.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.