Testo normativo
(Disposizioni penali)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Le violazioni degli articoli 2, . . . 5, 6, . . . e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2004 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Alcune violazioni dello Statuto sono reato
Alcune violazioni dello Statuto sono reato: le guardie giurate usate male, i controlli sulla malattia fatti dal datore, le perquisizioni illegittime e il condizionare l'assunzione all'iscrizione o non iscrizione a un sindacato. Sono i casi in cui è in gioco la persona.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le violazioni degli articoli **2** (guardie giurate), **5** (accertamenti sanitari), **6** (visite personali di controllo) e **15, primo comma, lettera a)** (subordinare l'occupazione all'adesione o non adesione a un sindacato) sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **con l'ammenda o con l'arresto** nei limiti che indica. Prevede che nei casi più gravi le due pene siano applicate congiuntamente, che l'ammenda possa essere aumentata fino al quintuplo quando le condizioni economiche del reo la rendano presumibilmente inefficace, e che nei casi più gravi sia ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna.
Cosa significa
Segna il confine fra ciò che lo Statuto protegge con strumenti civili e ciò che considera abbastanza grave da essere reato. La selezione degli articoli è significativa: sono tutti casi in cui è in gioco la **persona** del lavoratore — il suo corpo perquisito, la sua salute indagata, la sua sorveglianza da parte di guardie, la sua libertà di aderire o non aderire a un sindacato come condizione per lavorare. Il resto dello Statuto è presidiato in altro modo: nullità, procedimento per condotta antisindacale, tutele civilistiche. Da notare la previsione sull'aumento fino al quintuplo per le condizioni economiche del reo: è un criterio di effettività, perché un'ammenda irrisoria rispetto al patrimonio non dissuade nessuno. E la pubblicazione della sentenza nei casi più gravi aggiunge una sanzione reputazionale a quella pecuniaria.
A chi si applica
Ai datori di lavoro che violino gli articoli indicati.
Quando si applica
Al momento della violazione.
Cosa puoi fare
Una violazione di questi articoli è notizia di reato: la segnalazione può essere fatta all'Ispettorato del lavoro, che ha funzioni di polizia giudiziaria in materia. Il fatto va documentato con date e testimoni.
Attenzione
Gli importi delle ammende sono espressi in lire e risalgono al 1970: vanno convertiti e letti tenendo conto degli aggiornamenti successivi. Questa scheda descrive la struttura sanzionatoria, non quantifica la pena applicabile oggi.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.