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Testo normativo

(Guardie giurate)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Il datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attivita' lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attivita', durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi piu' gravi.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
11 giugno 1970 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Le guardie giurate sorvegliano le cose, non le persone

In parole semplici

Le guardie giurate in azienda ci sono per proteggere le cose, non per controllare come lavori. Non possono stare dove si lavora mentre si lavora, salvo casi eccezionali e motivati.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate **soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale**, e che esse non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono a tale tutela. Vieta al datore di adibirle alla vigilanza sull'attività lavorativa e stabilisce che non possano accedere nei locali dove tale attività si svolge, durante il suo svolgimento, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti alla tutela del patrimonio. Prevede che, in caso di inosservanza, l'Ispettorato del lavoro promuova presso il questore la sospensione dal servizio della guardia, salvo il provvedimento di revoca.

Cosa significa

Traccia una linea che vale ancora, anche se le guardie giurate sono meno diffuse di allora: chi è pagato per proteggere le cose non può essere usato per controllare le persone. La distinzione non è formale — cambia che cosa quella persona può osservare, riferire e contestare. Un fatto rilevato da una guardia giurata fuori dall'ambito della tutela del patrimonio è raccolto in violazione di questo articolo, e questo pesa sull'utilizzabilità di quella contestazione. Il principio è lo stesso che regge gli articoli 3, 4, 5 e 6: il controllo sul lavoro è ammesso, ma solo nelle forme e nei limiti che la legge indica, e mai in modo occulto.

A chi si applica

Ai lavoratori delle aziende che impiegano guardie particolari giurate.

Quando si applica

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Quando non si applica

L'accesso ai locali di lavoro è ammesso in via eccezionale, per specifiche e motivate esigenze attinenti alla tutela del patrimonio aziendale.

Cosa puoi fare

Se una contestazione disciplinare si fonda su quanto riferito da una guardia giurata riguardo al modo di lavorare e non alla tutela del patrimonio, è un punto da sollevare nelle difese scritte dell'articolo 7.

Attenzione

La violazione riguarda l'uso improprio della vigilanza, non ogni presenza di guardie in azienda: la tutela del patrimonio aziendale resta uno scopo legittimo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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