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Testo normativo

(Liberta' di opinione)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
11 giugno 1970 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La libertà di opinione non si lascia al cancello

In parole semplici

Sul lavoro puoi dire quello che pensi: le tue idee politiche, sindacali o religiose non le lasci fuori dalla porta. È il primo articolo dello Statuto, e nel 1970 fu una novità grossa.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, **nei luoghi dove prestano la loro opera**, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge stessa.

Cosa significa

È l'articolo di apertura dello Statuto e ne dichiara il progetto: portare i diritti costituzionali dentro il luogo di lavoro, che fino al 1970 era in larga parte uno spazio dove la libertà del cittadino si fermava sulla porta. Il rinvio è all'articolo 21 della Costituzione, e la parola decisiva è «nei luoghi dove prestano la loro opera»: la libertà di manifestare il pensiero non è sospesa dal contratto. Il limite c'è ed è nella chiusa — il rispetto della Costituzione e della legge — e va inteso come esclusione degli abusi, non come autorizzazione al datore a decidere quali opinioni siano tollerabili. Va letto insieme all'articolo 8, che vieta di indagare sulle opinioni: uno protegge l'espressione, l'altro impedisce che l'opinione diventi oggetto di verifica.

A chi si applica

A tutti i lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera.

Quando si applica

Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Cosa puoi fare

Se un provvedimento disciplinare colpisce di fatto un'opinione espressa e non un comportamento, questo articolo è il primo riferimento, insieme all'articolo 15 sugli atti discriminatori. La contestazione va conservata: è il documento da cui si legge che cosa ti è stato addebitato davvero.

Attenzione

La libertà di manifestare il pensiero non copre l'offesa alla persona né la divulgazione di notizie riservate dell'impresa: sono confini che la giurisprudenza ha tracciato caso per caso, e questa scheda descrive il principio, non li ricostruisce.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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