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DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Testo normativo

(Repressione della condotta antisindacale)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 29 giugno 1990 al 26 aprile 2000. Vai al testo vigente oggi.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
29 giugno 1990 al 26 aprile 2000
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La condotta antisindacale: due giorni per essere davanti al giudice

In parole semplici

Se l'azienda ostacola il sindacato o lo sciopero, il giudice può intervenire in **due giorni** ordinando di smetterla e di rimettere le cose a posto. Non lo puoi attivare tu da solo: lo fa l'organizzazione sindacale, quindi la prima cosa è chiamarla.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, qualora il datore di lavoro ponga in essere **comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero**, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del luogo in cui il comportamento è posto in essere, **nei due giorni successivi**, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene sussistente la violazione **ordina con decreto motivato e immediatamente esecutivo la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti**. Prevede che l'efficacia esecutiva del decreto non possa essere revocata fino alla sentenza, secondo quanto l'articolo dispone.

Cosa significa

È il procedimento più rapido del diritto del lavoro italiano, e la sua forza sta tutta nei tempi: **due giorni**. Nessun'altra tutela lavoristica si muove così, e la ragione è che un'attività sindacale impedita oggi non si ripara fra due anni — lo sciopero non fatto, l'assemblea non tenuta, il volantino non distribuito non tornano. Due elementi vanno conosciuti. Il decreto non si limita a ordinare di smettere: ordina anche **la rimozione degli effetti**, quindi può imporre di ripristinare la situazione precedente. E la legittimazione è **degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali**, non del singolo lavoratore: chi subisce personalmente un pregiudizio ha altre strade — l'articolo 15 sugli atti discriminatori, l'impugnazione dell'atto — ma questo strumento appartiene all'organizzazione. La conseguenza pratica è che, davanti a un comportamento che ostacola l'attività sindacale, il primo passo non è un ricorso individuale ma il coinvolgimento del sindacato.

A chi si applica

Agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali interessate; indirettamente a tutti i lavoratori.

Quando si applica

Quando il datore pone in essere comportamenti che impediscono o limitano libertà e attività sindacale o il diritto di sciopero.

Quando non si applica

Non è uno strumento azionabile dal singolo lavoratore: la legittimazione a ricorrere spetta agli organismi sindacali indicati dall'articolo.

Cosa puoi fare

Se un comportamento aziendale ostacola l'attività sindacale, rivolgersi subito all'organizzazione sindacale territoriale: è il soggetto legittimato, e i tempi del procedimento premiano la tempestività. Documentare il fatto con data e testimoni.

Termini

Due giorni dal ricorso per la convocazione delle parti e il decreto.

Attenzione

La qualificazione di un comportamento come antisindacale è valutazione del giudice sui fatti concreti: questa scheda descrive lo strumento, non anticipa l'esito.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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