Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Testo normativo

(Permessi non retribuiti)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
11 giugno 1970 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Otto giorni l'anno non retribuiti per trattative e congressi

In parole semplici

Chi ha una carica sindacale ha diritto ad almeno otto giorni l'anno per andare a trattative o congressi — ma non sono pagati. Vanno chiesti per iscritto tramite la rappresentanza, di norma tre giorni prima.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a **permessi non retribuiti** per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, **in misura non inferiore a otto giorni all'anno**. Prevede che chi intende esercitare il diritto ne dia **comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali**.

Cosa significa

Completa l'articolo 23 con una previsione diversa e complementare: quei permessi sono retribuiti e servono al mandato dentro l'azienda; questi non sono retribuiti e servono all'attività sindacale **fuori** — trattative, congressi, convegni. La distinzione ha una logica: l'impresa paga il tempo speso per l'azienda, non quello speso nell'organizzazione sindacale. Il minimo di otto giorni è appunto un minimo, e i contratti collettivi possono ampliarlo. Due dettagli procedurali contano: la comunicazione dev'essere **scritta** e passare **tramite la rappresentanza**, non essere una richiesta individuale; e il preavviso di tre giorni è indicato come regola, quindi ammette eccezioni motivate.

A chi si applica

Ai dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23.

Quando si applica

Per la partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni.

Cosa devi fare

Dare comunicazione scritta al datore, di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Conservare copia: è la prova dell'adempimento.

Termini

Almeno otto giorni all'anno; preavviso di regola di tre giorni.

Attenzione

Sono permessi **non** retribuiti: comportano la perdita della retribuzione per i giorni fruiti. È una scelta consapevole, non una svista della legge.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Astenersi dal lavoro per una ragione collettiva»

Segnala un errore in questa pagina