Testo normativo
(Permessi non retribuiti)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Otto giorni l'anno non retribuiti per trattative e congressi
Chi ha una carica sindacale ha diritto ad almeno otto giorni l'anno per andare a trattative o congressi — ma non sono pagati. Vanno chiesti per iscritto tramite la rappresentanza, di norma tre giorni prima.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che i dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a **permessi non retribuiti** per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, **in misura non inferiore a otto giorni all'anno**. Prevede che chi intende esercitare il diritto ne dia **comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali**.
Cosa significa
Completa l'articolo 23 con una previsione diversa e complementare: quei permessi sono retribuiti e servono al mandato dentro l'azienda; questi non sono retribuiti e servono all'attività sindacale **fuori** — trattative, congressi, convegni. La distinzione ha una logica: l'impresa paga il tempo speso per l'azienda, non quello speso nell'organizzazione sindacale. Il minimo di otto giorni è appunto un minimo, e i contratti collettivi possono ampliarlo. Due dettagli procedurali contano: la comunicazione dev'essere **scritta** e passare **tramite la rappresentanza**, non essere una richiesta individuale; e il preavviso di tre giorni è indicato come regola, quindi ammette eccezioni motivate.
A chi si applica
Ai dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23.
Quando si applica
Per la partecipazione a trattative sindacali, congressi e convegni.
Cosa devi fare
Dare comunicazione scritta al datore, di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Conservare copia: è la prova dell'adempimento.
Termini
Almeno otto giorni all'anno; preavviso di regola di tre giorni.
Attenzione
Sono permessi **non** retribuiti: comportano la perdita della retribuzione per i giorni fruiti. È una scelta consapevole, non una svista della legge.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.