Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 26 maggio 1990 al 1 marzo 2008. Vai al testo vigente oggi.

Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosi' come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, ne' abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennita' di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e' provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo' disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. 9

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 11 maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Questa versione vigente dal
26 maggio 1990 al 1 marzo 2008
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
26 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La reintegrazione: quando il giudice ti rimette al tuo posto

In parole semplici

Se il licenziamento è nullo — per esempio discriminatorio, o durante la maternità — il giudice ti rimette al tuo posto, e questo vale in qualsiasi azienda, grande o piccola. Negli altri casi la tutela dipende dal tipo di errore, da quanti dipendenti ha l'azienda e **da quando sei stato assunto**: se dopo il 2015 vale un'altra legge. È materia da avvocato.

Cosa dice

L'articolo disciplina la tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Nel testo vigente, il giudice che dichiara la **nullità** del licenziamento — perché discriminatorio, perché intimato in concomitanza col matrimonio, perché adottato in violazione dei divieti a tutela della maternità e della paternità, perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante — **ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro**, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e, per i casi di nullità, **quale che sia il numero dei dipendenti occupati**. L'articolo articola poi le diverse tutele — reintegratoria piena, reintegratoria attenuata e indennitaria — a seconda del vizio accertato e delle soglie dimensionali, nei termini che il testo indica.

Cosa significa

È l'articolo più discusso del diritto del lavoro italiano, ed è stato riscritto nel 2012 e poi affiancato dal regime delle tutele crescenti nel 2015. Tre cose vanno tenute ferme per non perdersi. Primo: **la tutela non è una sola**, è un ventaglio — reintegrazione piena, reintegrazione con indennità limitata, sola indennità — e quale si applichi dipende dal **vizio accertato**, non dalla gravità percepita del torto. Secondo: per i licenziamenti **nulli**, e in particolare quelli discriminatori, la reintegrazione spetta **in qualunque azienda**, senza soglie dimensionali: è il nucleo che nessuna riforma ha toccato. Terzo, ed è la cosa che più spesso sorprende: **il regime applicabile dipende dalla data di assunzione**. Chi è stato assunto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015 ricade di norma nel contratto a tutele crescenti, che è un'altra disciplina; su quel regime è poi intervenuta anche la Corte costituzionale con pronunce che questo sito non ha ancora verificato sulla fonte ufficiale e quindi non descrive.

A chi si applica

Ai lavoratori licenziati illegittimamente; per i casi di nullità, in ogni azienda a prescindere dal numero di dipendenti.

Quando si applica

Con la sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento.

Quando non si applica

Le tutele diverse da quella per nullità presuppongono le soglie dimensionali indicate dall'articolo. Per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015 si applica di norma il regime del contratto a tutele crescenti, non questo.

Cosa puoi fare

Prima di ogni valutazione, verificare tre dati: la data di assunzione, il numero di dipendenti dell'azienda e il vizio che si intende far valere. Sono i tre elementi da cui dipende tutto il resto, e vanno portati a un professionista insieme alla lettera di licenziamento.

Cosa devi fare

Rispettare i termini dell'articolo 6 della legge 604/1966: sessanta giorni per impugnare e centottanta per depositare il ricorso. Sono di decadenza e vengono prima di qualunque discorso sulla tutela.

Attenzione

Questa scheda descrive la struttura dell'articolo, non ricostruisce quale tutela spetti in un caso concreto: è una delle materie più stratificate dell'ordinamento italiano, modificata due volte e più volte interpretata dalla Corte costituzionale. Qui serve un professionista, non una scheda.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

Segnala un errore in questa pagina