Testo normativo
(Atti discriminatori)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
Confronto con la versione precedente (11 giugno 1970):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politicapolitica, religiosa, razziale, di lingua o religiosa.di sesso.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 18 dicembre 1977 al 28 agosto 2003
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Gli atti discriminatori sono nulli, e l'elenco è più lungo di quanto si creda
È nullo qualunque atto che ti colpisca per il sindacato, uno sciopero, le tue idee, la religione, l'origine, il sesso, l'età, una disabilità, la nazionalità, l'orientamento sessuale o le convinzioni personali. Non solo il licenziamento: anche un trasferimento o un cambio di mansioni. Vale in qualsiasi azienda.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che è **nullo** qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a un'associazione sindacale, o che cessi di farne parte; e a licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio **a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione a uno sciopero**. Stabilisce che le stesse disposizioni si applichino ai patti o atti diretti a fini di discriminazione **politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità, o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali**.
Cosa significa
È la norma antidiscriminatoria più ampia del diritto del lavoro italiano, e l'elenco del secondo comma è cresciuto negli anni fino a coprire nove fattori. Due cose contano più delle altre. La prima è la parola **nullo**: non annullabile, non impugnabile entro un termine breve — nullo, con le conseguenze più forti che l'ordinamento conosce, e senza che le dimensioni dell'azienda facciano differenza. La seconda è l'ampiezza dell'oggetto: non solo il licenziamento, ma qualifiche, mansioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari e qualunque altro pregiudizio. Significa che una discriminazione può manifestarsi in un trasferimento o in un demansionamento, non soltanto nel gesto finale. La difficoltà, sempre, è provare il **motivo reale**, che non è scritto nell'atto: si costruisce con la cronologia dei fatti, con il confronto rispetto ad altri lavoratori e con quanto si riesce a documentare.
A chi si applica
A tutti i lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.
Quando si applica
Nell'assunzione e per tutta la durata del rapporto.
Cosa puoi fare
Raccogliere e datare tutto ciò che ricostruisce il contesto: quando hai aderito al sindacato o partecipato a uno sciopero, quando è arrivato l'atto, come sono stati trattati gli altri nella stessa situazione. È su questo materiale che si dimostra il motivo.
Cosa devi fare
Rivolgersi presto a un sindacato o a un professionista: alcune azioni hanno termini propri, e la prova si recupera meglio quando i fatti sono recenti.
Attenzione
La nullità dell'atto discriminatorio non elimina i termini previsti per specifiche azioni, fra cui quelli di impugnazione del licenziamento. Contare sulla nullità per non fare nulla è l'errore da evitare.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.