Testo normativo
(Mansioni del lavoratore)
L. 300/1970 — Statuto dei lavoratori
L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e' nullo".
- Atto
- Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
- Questa versione vigente dal
- 11 giugno 1970 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 26 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Mansioni e trasferimenti: l'articolo che ha riscritto il codice civile
Non ti possono spostare a un lavoro inferiore né tagliarti lo stipendio, e per trasferirti in un'altra sede servono ragioni organizzative vere e dimostrabili. Attenzione: le regole sulle mansioni sono state cambiate nel 2015, quindi qui trovi il principio e la sua storia, non l'ultima parola.
Cosa dice
L'articolo sostituisce l'articolo 2103 del codice civile. Nel testo introdotto dallo Statuto, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita, ovvero a **mansioni equivalenti** alle ultime effettivamente svolte, **senza alcuna diminuzione della retribuzione**. In caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva — salvo che sia avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto — dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi. Stabilisce inoltre che il lavoratore **non possa essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive**, e che ogni patto contrario sia nullo.
Cosa significa
Contiene due regole che si incontrano spesso, e una precisazione importante sul testo vigente. La prima regola è il divieto di **demansionamento**: non si può essere spostati a mansioni inferiori, e la retribuzione non si tocca. La seconda è sul **trasferimento**: non è libero, richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive — «comprovate» significa che devono esistere ed essere dimostrabili, non semplicemente affermate, e l'onere è del datore. La terza è l'automatismo sulle mansioni superiori: svolgerle per il periodo previsto rende definitiva l'assegnazione, salvo il caso della sostituzione. **Attenzione però**: il testo dell'articolo 2103 del codice civile è stato riscritto nel 2015 dalla riforma sui contratti di lavoro, che ha modificato il criterio delle mansioni equivalenti e introdotto ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori. Questa scheda descrive l'articolo dello Statuto come è in archivio; per una questione concreta va letto il testo **oggi vigente** dell'articolo 2103 del codice civile, che questo sito non ha ancora.
A chi si applica
A tutti i lavoratori subordinati.
Quando si applica
Per tutta la durata del rapporto.
Quando non si applica
Il testo dell'articolo 2103 del codice civile qui riprodotto è quello introdotto nel 1970: è stato successivamente modificato, in particolare dalla riforma del 2015.
Cosa puoi fare
Se ricevi una comunicazione di trasferimento, chiedere per iscritto quali siano le ragioni tecniche, organizzative e produttive: devono essere indicate e comprovate. Se le mansioni cambiano in peggio, mettere per iscritto subito la contestazione, con la data.
Cosa devi fare
Continuare a svolgere le nuove mansioni contestandole per iscritto: interrompere la prestazione espone a una contestazione disciplinare autonoma.
Attenzione
Il regime vigente sulle mansioni è quello del codice civile come modificato nel 2015, non quello del 1970. Questa scheda serve a capire il principio e la sua origine, non a stabilire cosa spetti oggi: per quello serve il testo attuale e, se la posta è alta, un professionista.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.