Testo normativo
Accesso civico
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2. (Conclusione del procedimento) (Omissis). 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (Omissis).». Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
Note all'art. 5: Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2. (Conclusione del procedimento) (Omissis). 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (Omissis).». Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 20 aprile 2013 al 23 giugno 2016
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Accesso civico: chiedere documenti alla pubblica amministrazione
Puoi chiedere documenti a un ufficio pubblico senza dover spiegare perché li vuoi e senza dimostrare che ti riguardano. Non tutto è ottenibile, ma il no deve essere motivato.
Cosa dice
L'articolo disciplina due cose diverse. Il primo comma riguarda i dati che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare: se non l'ha fatto, chiunque può chiederne la pubblicazione. Il secondo comma riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5-bis.
Cosa significa
Il secondo comma è quello che in Italia viene chiamato FOIA, dall'esperienza anglosassone. La differenza rispetto all'accesso tradizionale è sostanziale: non serve dimostrare di essere personalmente interessati, e non serve motivare la richiesta. Il presupposto non è più il tuo interesse personale ma il controllo diffuso sull'attività pubblica.
A chi si applica
Chiunque, senza limitazioni relative alla legittimazione soggettiva. Non serve essere cittadini italiani, residenti, o interessati alla vicenda.
Quando non si applica
Non consente di ottenere qualunque cosa: i limiti sono all'articolo 5-bis, che va letto insieme a questo.
Cosa puoi fare
La richiesta si presenta all'amministrazione che detiene i dati. La legge prevede che l'istanza non richieda motivazione. Se ci sono soggetti controinteressati, l'amministrazione li coinvolge prima di decidere. In caso di rifiuto è previsto il riesame da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre agli strumenti di tutela giurisdizionale.
Cosa devi fare
Identificare con sufficiente chiarezza i dati o i documenti richiesti: la richiesta non può essere generica al punto da diventare un controllo esplorativo indeterminato.
Termini
Il procedimento ha un termine di trenta giorni, con sospensione nel caso in cui debbano essere coinvolti i controinteressati. I termini precisi vanno verificati nel testo vigente.
Attenzione
Chiedere è un diritto, ma ottenere non è automatico. Il rifiuto deve essere motivato e riferito a uno dei limiti previsti dalla legge: un diniego generico o non motivato è esso stesso un fatto rilevante.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.