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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 5-bis

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

(Esclusioni e limiti all'accesso civico)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparentè, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonchè da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Da dove viene questo testo
Atto
<em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
Questa versione vigente dal
15 settembre 2020 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗

Spiegazione — non è il testo di legge

I limiti dell'accesso civico generalizzato

In parole semplici

Non tutto si può ottenere. Ma il no deve dire quale danno preciso farebbe la pubblicazione, e se solo una parte del documento è delicata, il resto va dato lo stesso.

Cosa dice

L'articolo elenca i casi in cui l'accesso civico generalizzato è rifiutato o limitato: per evitare un pregiudizio concreto a determinati interessi pubblici, per proteggere determinati interessi privati, e nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge.

Cosa significa

È il contrappeso dell'articolo 5. Il criterio che la norma usa non è l'appartenenza a una categoria, ma il pregiudizio concreto: l'amministrazione deve spiegare quale danno effettivo deriverebbe dalla divulgazione, non limitarsi a richiamare un'etichetta. Fra gli interessi pubblici la norma indica, tra gli altri, sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria, conduzione di indagini e regolare svolgimento di attività ispettive. Fra quelli privati, la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali.

Quando non si applica

I limiti non funzionano come un interruttore: dove è possibile, l'accesso va consentito in modo parziale, oscurando le parti coperte.

Cosa puoi fare

Se il diniego appare generico o non spiega quale pregiudizio concreto deriverebbe dalla divulgazione, l'ordinamento prevede il riesame e la tutela giurisdizionale.

Attenzione

Questo è il punto in cui accesso e riservatezza si scontrano davvero, ed è anche quello su cui la giurisprudenza è più articolata. Le decisioni dipendono molto dal caso concreto: diffida di chi presenta la questione come ovvia in un senso o nell'altro.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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