Testo normativo
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.10
La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. (7) 10
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate"; - (con l' art. 1, comma 128) che "All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo.»".
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 1 maggio 2019 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Contributi sopra mille euro: senza pubblicazione non sono efficaci
I contributi pubblici sopra mille euro all'anno per la stessa persona devono essere pubblicati — e se non lo sono, **non sono efficaci**. Dividerli in più atti piccoli non serve a evitarlo, e nemmeno usare più società della stessa persona.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con cui sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici. Prevede che pubblichino gli **atti di concessione di importo superiore a mille euro**, con la pubblicazione dei dati consolidati di gruppo quando i beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona o dagli stessi gruppi. Stabilisce che la pubblicazione **costituisce condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, e che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione sia rilevabile d'ufficio dagli organi di controllo e **anche dal destinatario**, nei termini che l'articolo indica.
Cosa significa
Va letto insieme all'articolo 12 della legge 241/1990, che impone di fissare i criteri **prima** di distribuire denaro: quello dice come si assegna, questo dice che l'assegnazione va resa pubblica. Tre punti pratici. La soglia dei mille euro si calcola **per anno solare e per beneficiario**, quindi frazionare in più atti da novecento euro non fa uscire dall'obbligo. La regola sui dati consolidati di gruppo chiude un'altra scappatoia: più società riconducibili alla stessa persona vengono considerate insieme. E la pubblicazione è **condizione di efficacia**, come per le consulenze: un contributo non pubblicato non produce effetti. L'ultima parte è la più insolita e vale la pena notarla — l'omissione è rilevabile anche dal destinatario del provvedimento, cioè da chi il contributo lo ha ricevuto.
A chi si applica
A chiunque voglia verificare i contributi erogati da un ente, e ai beneficiari.
Quando si applica
Per le concessioni di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare al medesimo beneficiario.
Quando non si applica
L'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione riguarda gli importi superiori a mille euro; la pubblicazione dei criteri è dovuta comunque.
Cosa puoi fare
Prima di guardare chi ha ricevuto, cercare i **criteri**: sono un atto pubblico e devono essere anteriori. Se i criteri non ci sono, o se un contributo sopra i mille euro non risulta pubblicato, è materia di segnalazione al responsabile della trasparenza e di accesso civico.
Attenzione
Un contributo pubblicato non è per ciò stesso legittimo, e uno non pubblicato non è per ciò stesso illecito: la pubblicazione riguarda la conoscibilità e l'efficacia, non il merito della scelta.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.