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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

l'importo del vantaggio economico corrisposto;

la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;

il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Da dove viene questo testo
Atto
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
Questa versione vigente dal
20 aprile 2013 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Le sei cose che devono comparire accanto a ogni contributo

In parole semplici

Accanto a ogni contributo devono esserci sei cose: chi lo ha preso, quanto, in base a quale norma, quale ufficio ha deciso, **come è stato scelto il beneficiario** e il link al progetto. E tutto in una tabella scaricabile, una per anno — non cento PDF sparsi.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la pubblicazione degli atti di concessione comprende necessariamente: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario; **l'importo** del vantaggio economico corrisposto; la **norma o il titolo** a base dell'attribuzione; l'**ufficio e il funzionario o dirigente responsabile** del procedimento; la **modalità seguita per l'individuazione del beneficiario**; il **link al progetto** selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Prevede che tali informazioni siano riportate nella sezione «Amministrazione trasparente», secondo modalità di facile consultazione, **in formato tabellare aperto** che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che siano organizzate annualmente in un unico elenco per singola amministrazione.

Cosa significa

È l'articolo che rende utilizzabile l'articolo 26, e le sue sei lettere formano insieme una domanda completa: chi, quanto, in base a cosa, deciso da chi, scelto come, per fare cosa. Presa una per una nessuna sorprende; prese insieme sono ciò che permette di distinguere un contributo assegnato con un bando da uno assegnato a discrezione — è la lettera e), sulla modalità di individuazione del beneficiario, a fare quella differenza, ed è quella che più spesso manca. Il secondo comma è altrettanto importante e viene spesso trascurato: **formato tabellare aperto** ed **elenco unico annuale**. Significa che i contributi non possono essere sparsi in cento PDF separati, ma devono stare in una tabella scaricabile ed elaborabile. Senza questo, il diritto di riutilizzo dell'articolo 7 resterebbe teorico.

A chi si applica

A chiunque voglia verificare l'assegnazione di contributi pubblici.

Quando si applica

Su tutti gli atti di concessione soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26.

Cosa puoi fare

Scaricare l'elenco annuale in formato tabellare e verificare che ciascuna delle sei voci sia compilata. Se manca la modalità di individuazione del beneficiario o il titolo dell'attribuzione, la pubblicazione è incompleta: si segnala, e l'incompletezza rileva anche ai fini dell'efficacia prevista dall'articolo 26.

Attenzione

L'assenza di una voce non dimostra un'irregolarità sostanziale: dimostra che la pubblicazione non è conforme. Sono due piani diversi, e confonderli indebolisce la segnalazione.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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