Testo normativo
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Note all'art. 26: Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: «Art. 30 - Azione di condanna 1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.».
Note all'art. 26: Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104: «Art. 30 - Azione di condanna 1. L'azione di condanna puo' essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma. 2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. 4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. 6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo.».
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 20 aprile 2013 al 23 giugno 2016
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Contributi sopra mille euro: senza pubblicazione non sono efficaci
I contributi pubblici sopra mille euro all'anno per la stessa persona devono essere pubblicati — e se non lo sono, **non sono efficaci**. Dividerli in più atti piccoli non serve a evitarlo, e nemmeno usare più società della stessa persona.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con cui sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici. Prevede che pubblichino gli **atti di concessione di importo superiore a mille euro**, con la pubblicazione dei dati consolidati di gruppo quando i beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona o dagli stessi gruppi. Stabilisce che la pubblicazione **costituisce condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, e che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione sia rilevabile d'ufficio dagli organi di controllo e **anche dal destinatario**, nei termini che l'articolo indica.
Cosa significa
Va letto insieme all'articolo 12 della legge 241/1990, che impone di fissare i criteri **prima** di distribuire denaro: quello dice come si assegna, questo dice che l'assegnazione va resa pubblica. Tre punti pratici. La soglia dei mille euro si calcola **per anno solare e per beneficiario**, quindi frazionare in più atti da novecento euro non fa uscire dall'obbligo. La regola sui dati consolidati di gruppo chiude un'altra scappatoia: più società riconducibili alla stessa persona vengono considerate insieme. E la pubblicazione è **condizione di efficacia**, come per le consulenze: un contributo non pubblicato non produce effetti. L'ultima parte è la più insolita e vale la pena notarla — l'omissione è rilevabile anche dal destinatario del provvedimento, cioè da chi il contributo lo ha ricevuto.
A chi si applica
A chiunque voglia verificare i contributi erogati da un ente, e ai beneficiari.
Quando si applica
Per le concessioni di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare al medesimo beneficiario.
Quando non si applica
L'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione riguarda gli importi superiori a mille euro; la pubblicazione dei criteri è dovuta comunque.
Cosa puoi fare
Prima di guardare chi ha ricevuto, cercare i **criteri**: sono un atto pubblico e devono essere anteriori. Se i criteri non ci sono, o se un contributo sopra i mille euro non risulta pubblicato, è materia di segnalazione al responsabile della trasparenza e di accesso civico.
Attenzione
Un contributo pubblicato non è per ciò stesso legittimo, e uno non pubblicato non è per ciò stesso illecito: la pubblicazione riguarda la conoscibilità e l'efficacia, non il merito della scelta.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.