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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Conferenza simultanea)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Confronto con la versione precedente (20 febbraio 2026):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero... nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e' fissato in sessanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalita' di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'".

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'".

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
21 aprile 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La conferenza simultanea: un solo rappresentante per ente, trenta giorni per chiudere

In parole semplici

Quando la questione è complessa gli uffici si riuniscono davvero, anche in videoconferenza. Ogni ente manda una persona sola che può decidere per tutti i suoi uffici, e si chiude in trenta giorni (sessanta per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute). Chi dice no deve dire anche cosa cambiare per avere un sì.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la prima riunione della conferenza in forma simultanea e modalità sincrona si svolge nella data fissata, con la partecipazione contestuale, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Prevede che i lavori si concludano non oltre trenta giorni dalla data della prima riunione, elevati a sessanta quando siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Stabilisce che ciascun ente sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza, anche indicando le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Prevede che, quando partecipino anche amministrazioni non statali, quelle statali siano rappresentate da un unico soggetto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se si tratta di sole amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Cosa significa

È la forma della conferenza che si usa quando la questione è complessa e scrivere non basta: si sta tutti nella stessa stanza, anche virtuale. La regola che conta è quella del rappresentante unico. Ogni ente manda una persona sola, e quella persona ha il potere di impegnare l'ente in modo vincolante: non può dire «devo sentire i miei uffici», perché quel potere gliel'ha già dato la legge. È la disposizione che impedisce la riunione infinita in cui nessuno può decidere. Per lo Stato il rappresentante unico è nominato dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto: più amministrazioni statali, una voce sola. Il rappresentante non può limitarsi a dire di no: deve indicare, se esistono, le modifiche progettuali che renderebbero possibile l'assenso.

A chi si applica

A chi ha un procedimento sottoposto a conferenza di servizi in forma simultanea.

Quando si applica

Dalla prima riunione fino alla determinazione conclusiva.

Cosa puoi fare

Se il tuo progetto viene discusso in conferenza simultanea, chiedere che le richieste di modifica siano messe a verbale in modo puntuale: sono ciò su cui si costruisce la versione approvabile, e il rappresentante ha l'obbligo di indicarle.

Termini

Trenta giorni dalla prima riunione, sessanta quando sono coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali o salute.

Attenzione

Il termine della conferenza non allunga il termine finale del procedimento: se questo scade prima, restano i rimedi contro l'inerzia.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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