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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Lavori della conferenza di servizi)

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 4 luglio 2009 al 31 luglio 2010. Vai al testo vigente oggi.

La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.

La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione

Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.

Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita.

Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.

In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
4 luglio 2009 al 31 luglio 2010
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La conferenza simultanea: un solo rappresentante per ente, trenta giorni per chiudere

In parole semplici

Quando la questione è complessa gli uffici si riuniscono davvero, anche in videoconferenza. Ogni ente manda una persona sola che può decidere per tutti i suoi uffici, e si chiude in trenta giorni (sessanta per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute). Chi dice no deve dire anche cosa cambiare per avere un sì.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che la prima riunione della conferenza in forma simultanea e modalità sincrona si svolge nella data fissata, con la partecipazione contestuale, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Prevede che i lavori si concludano non oltre trenta giorni dalla data della prima riunione, elevati a sessanta quando siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Stabilisce che ciascun ente sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza, anche indicando le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Prevede che, quando partecipino anche amministrazioni non statali, quelle statali siano rappresentate da un unico soggetto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se si tratta di sole amministrazioni periferiche, dal Prefetto.

Cosa significa

È la forma della conferenza che si usa quando la questione è complessa e scrivere non basta: si sta tutti nella stessa stanza, anche virtuale. La regola che conta è quella del rappresentante unico. Ogni ente manda una persona sola, e quella persona ha il potere di impegnare l'ente in modo vincolante: non può dire «devo sentire i miei uffici», perché quel potere gliel'ha già dato la legge. È la disposizione che impedisce la riunione infinita in cui nessuno può decidere. Per lo Stato il rappresentante unico è nominato dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto: più amministrazioni statali, una voce sola. Il rappresentante non può limitarsi a dire di no: deve indicare, se esistono, le modifiche progettuali che renderebbero possibile l'assenso.

A chi si applica

A chi ha un procedimento sottoposto a conferenza di servizi in forma simultanea.

Quando si applica

Dalla prima riunione fino alla determinazione conclusiva.

Cosa puoi fare

Se il tuo progetto viene discusso in conferenza simultanea, chiedere che le richieste di modifica siano messe a verbale in modo puntuale: sono ciò su cui si costruisce la versione approvabile, e il rappresentante ha l'obbligo di indicarle.

Termini

Trenta giorni dalla prima riunione, sessanta quando sono coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali o salute.

Attenzione

Il termine della conferenza non allunga il termine finale del procedimento: se questo scade prima, restano i rimedi contro l'inerzia.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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