Testo normativo
(Lavori della conferenza di servizi)
L. 241/1990 - Procedimento amministrativo
La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.
Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis
Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 18 maggio 1997fino al 9 dicembre 2000
- 9 dicembre 2000fino al 8 marzo 2005
- 8 marzo 2005fino al 4 luglio 2009
- 4 luglio 2009fino al 31 luglio 2010
- 31 luglio 2010fino al 12 novembre 2014
- 12 novembre 2014fino al 28 luglio 2016
- 28 luglio 2016fino al 20 febbraio 2026
- 20 febbraio 2026fino al 21 aprile 2026
- 21 aprile 2026in vigore oggi
- Atto
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Questa versione vigente dal
- 31 luglio 2010 al 12 novembre 2014
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La conferenza simultanea: un solo rappresentante per ente, trenta giorni per chiudere
Quando la questione è complessa gli uffici si riuniscono davvero, anche in videoconferenza. Ogni ente manda una persona sola che può decidere per tutti i suoi uffici, e si chiude in trenta giorni (sessanta per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute). Chi dice no deve dire anche cosa cambiare per avere un sì.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che la prima riunione della conferenza in forma simultanea e modalità sincrona si svolge nella data fissata, con la partecipazione contestuale, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Prevede che i lavori si concludano non oltre trenta giorni dalla data della prima riunione, elevati a sessanta quando siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Stabilisce che ciascun ente sia rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza, anche indicando le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Prevede che, quando partecipino anche amministrazioni non statali, quelle statali siano rappresentate da un unico soggetto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se si tratta di sole amministrazioni periferiche, dal Prefetto.
Cosa significa
È la forma della conferenza che si usa quando la questione è complessa e scrivere non basta: si sta tutti nella stessa stanza, anche virtuale. La regola che conta è quella del rappresentante unico. Ogni ente manda una persona sola, e quella persona ha il potere di impegnare l'ente in modo vincolante: non può dire «devo sentire i miei uffici», perché quel potere gliel'ha già dato la legge. È la disposizione che impedisce la riunione infinita in cui nessuno può decidere. Per lo Stato il rappresentante unico è nominato dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto: più amministrazioni statali, una voce sola. Il rappresentante non può limitarsi a dire di no: deve indicare, se esistono, le modifiche progettuali che renderebbero possibile l'assenso.
A chi si applica
A chi ha un procedimento sottoposto a conferenza di servizi in forma simultanea.
Quando si applica
Dalla prima riunione fino alla determinazione conclusiva.
Cosa puoi fare
Se il tuo progetto viene discusso in conferenza simultanea, chiedere che le richieste di modifica siano messe a verbale in modo puntuale: sono ciò su cui si costruisce la versione approvabile, e il rappresentante ha l'obbligo di indicarle.
Termini
Trenta giorni dalla prima riunione, sessanta quando sono coinvolte amministrazioni a tutela di ambiente, paesaggio, beni culturali o salute.
Attenzione
Il termine della conferenza non allunga il termine finale del procedimento: se questo scade prima, restano i rimedi contro l'inerzia.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.