Testo normativo
(Esclusioni soggettive)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Confronto con la versione precedente (15 dicembre 1981):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Il provvedimento di cui all'articolo 77 non puo' essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha gia' beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.detentiva.2
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato del provvedimento."
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato del provvedimento."
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 23 luglio 1987 al 24 ottobre 1989
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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