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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Esclusioni soggettive)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 23 luglio 1987 al 24 ottobre 1989. Vai al testo vigente oggi.

Il provvedimento di cui all'articolo 77 non puo' essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha gia' beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.2

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato del provvedimento."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
23 luglio 1987 al 24 ottobre 1989
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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