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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 79

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1)

che:"

Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
24 ottobre 1989 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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