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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Esclusioni soggettive)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Il provvedimento di cui all'articolo 77 non puo' essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha gia' beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.(2)5

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilita' del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli gia' ha beneficiato del provvedimento."

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:" Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
24 ottobre 1989 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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