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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Competenza)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 15 dicembre 1981 al 24 ottobre 1989. Vai al testo vigente oggi.

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico ministero di udienza.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

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Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 al 24 ottobre 1989
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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