Testo normativo
(Competenza)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
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Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero e' espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere e' espresso dal pubblico ministero di udienza.
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Da dove viene questo testo
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 al 24 ottobre 1989
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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