Testo normativo
Art. 78
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Competenza)
Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.
Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.
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Note di aggiornamento della fonte (3 righe)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:"
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 24 ottobre 1989 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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