Testo normativo
Art. 22-bis
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 42 ---------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 6 ottobre 2011 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Articolo abrogato nel 2011: la competenza del giudice
Articolo cancellato nel 2011. Se lo trovi citato in un modulo o in una guida, quel testo è vecchio: le regole vere stanno nell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011.
Cosa dice
Il testo di questo articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nel testo vigente la posizione resta nell'articolato, priva di disposizioni.
Cosa significa
L'articolo disciplinava la competenza per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. La materia è stata trasferita, insieme a quella dell'articolo 22 e dell'articolo 23, nella disciplina dei riti civili semplificati del 2011. Resta visibile per una ragione pratica: chi trova un rinvio a questo articolo in un provvedimento, in un modulo o in una guida anteriore al 2011 deve poter capire che quella norma non c'è più e dove cercare quella vigente. È anche il motivo per cui, davanti a un modello di ricorso scaricato da internet, la prima verifica utile è quale norma richiami: un riferimento agli articoli 22-bis o 23 della legge 689 segnala un testo non aggiornato.
A chi si applica
A chiunque incontri un rinvio a questo articolo in documenti anteriori al 2011.
Quando si applica
Fino all'abrogazione disposta dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Attenzione
Questa scheda non riproduce il testo abrogato. Per l'opposizione vigente il riferimento è l'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011, in archivio su questo sito.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.