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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Competenza per il giudizio di opposizione).

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 29 dicembre 2007 al 6 ottobre 2011. Vai al testo vigente oggi.

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di societa' e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. g-bis) antiriciclaggio. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

Cronologia di questo articolo — 2 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
29 dicembre 2007 al 6 ottobre 2011
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Articolo abrogato nel 2011: la competenza del giudice

In parole semplici

Articolo cancellato nel 2011. Se lo trovi citato in un modulo o in una guida, quel testo è vecchio: le regole vere stanno nell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011.

Cosa dice

Il testo di questo articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nel testo vigente la posizione resta nell'articolato, priva di disposizioni.

Cosa significa

L'articolo disciplinava la competenza per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. La materia è stata trasferita, insieme a quella dell'articolo 22 e dell'articolo 23, nella disciplina dei riti civili semplificati del 2011. Resta visibile per una ragione pratica: chi trova un rinvio a questo articolo in un provvedimento, in un modulo o in una guida anteriore al 2011 deve poter capire che quella norma non c'è più e dove cercare quella vigente. È anche il motivo per cui, davanti a un modello di ricorso scaricato da internet, la prima verifica utile è quale norma richiami: un riferimento agli articoli 22-bis o 23 della legge 689 segnala un testo non aggiornato.

A chi si applica

A chiunque incontri un rinvio a questo articolo in documenti anteriori al 2011.

Quando si applica

Fino all'abrogazione disposta dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Attenzione

Questa scheda non riproduce il testo abrogato. Per l'opposizione vigente il riferimento è l'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011, in archivio su questo sito.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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