Testo normativo
(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (11 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992, n.62 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n.10) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte."
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) ha disposto 8con l'art.97 comma 1) che:" L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"."
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AGGIORNAMENTO (32a)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004, n.98 (in G.U. 1a s.s. 24/3/2004, n.12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione".
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione". ---------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 6 ottobre 2011 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 24 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Come si fa opposizione davanti al giudice
Contro l'ordinanza-ingiunzione puoi fare opposizione davanti al giudice ordinario. Attenzione: le regole non sono più scritte qui, sono nell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011 — molte guide in giro sono ancora ferme alla vecchia procedura, abrogata nel 2011.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, salvo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti all'**autorità giudiziaria ordinaria**, e che l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. I commi che disciplinavano in origine termini e modalità sono stati abrogati dallo stesso decreto legislativo.
Cosa significa
È l'articolo più importante della fase contenziosa, ed è anche quello che dimostra perché leggere un testo aggiornato conta: l'originaria disciplina dell'opposizione non è più qui. Nel 2011 la materia è stata trasferita nel decreto sulla riduzione dei riti civili, che ha ricondotto l'opposizione al rito del lavoro. Chi cerca in questo articolo i termini e le modalità non li trova, e chi legge una guida non aggiornata rischia di seguire regole abrogate. Due punti restano fissati qui e vanno tenuti presenti. Il giudice è quello **ordinario**, non amministrativo — con la riserva delle materie che il Codice del processo amministrativo attribuisce al giudice amministrativo, come alcune sanzioni delle autorità indipendenti. E sono impugnabili con questo strumento sia l'ordinanza-ingiunzione sia l'ordinanza che dispone la sola confisca. Su questo sito il D.Lgs. 150/2011 è in archivio: l'articolo 6 va letto insieme a questo.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un'ordinanza-ingiunzione o un'ordinanza di sola confisca.
Quando si applica
Dopo la notificazione dell'ordinanza.
Quando non si applica
Restano ferme le competenze del giudice amministrativo previste dal Codice del processo amministrativo e le altre disposizioni di legge che attribuiscono la cognizione ad altri giudici.
Cosa puoi fare
Leggere l'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011, che è la norma effettivamente applicabile: contiene termini, giudice competente e modalità di proposizione. Verificare anche se la materia rientri fra quelle attribuite al giudice amministrativo.
Cosa devi fare
Rispettare il termine per proporre opposizione, che è stabilito dall'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011: è un termine di decadenza, e scaduto quello l'ordinanza diventa titolo esecutivo.
Termini
Il termine non è più in questo articolo: si trova nell'articolo 6 del D.Lgs. 150/2011.
Attenzione
Molte guide e moduli in circolazione riportano ancora la vecchia procedura abrogata nel 2011. Prima di seguire un modello trovato online, verificare che rinvii al D.Lgs. 150/2011.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.