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DirittoTorna a «Non essere licenziato senza motivo e senza procedura»

Testo normativo

Art. 8

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
26 maggio 1990 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La tutela nelle piccole imprese: riassunzione o indennità

In parole semplici

Nelle piccole imprese, se il licenziamento è illegittimo il datore sceglie: o ti riprende entro tre giorni, o ti paga un'indennità fra 2,5 e 6 mensilità (fino a 10 o 14 con molta anzianità). La scelta è sua, non tua — e quasi sempre paga. Se sei stato assunto dopo il 2015, però, il regime è un altro.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità compresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti. Prevede che la misura massima possa essere maggiorata fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per quello con anzianità superiore a vent'anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

Cosa significa

È la tutela cosiddetta obbligatoria, quella che si applica dove non arriva la tutela reale dello Statuto dei lavoratori — tipicamente nelle imprese sotto le soglie dimensionali. La differenza con la reintegrazione è sostanziale e va detta con chiarezza: qui la scelta fra riassumere e pagare è **del datore di lavoro**, non del lavoratore. Il giudice accerta che il licenziamento era illegittimo; il datore decide se riprenderti o liquidare l'indennità, e nella pratica sceglie quasi sempre la seconda. L'importo è contenuto — da due mensilità e mezzo a sei, con le maggiorazioni per l'anzianità elevata — ed è il motivo per cui, nelle piccole imprese, la valutazione di convenienza fra causa e accordo va fatta con freddezza. Va aggiunto che per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015 il regime sanzionatorio è quello del contratto a tutele crescenti, non questo: la data di assunzione è la prima cosa da verificare.

A chi si applica

Ai lavoratori illegittimamente licenziati nei casi in cui non si applica la tutela reale dello Statuto dei lavoratori.

Quando si applica

Quando è accertata l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

Quando non si applica

Non si applica ai licenziamenti nulli dell'articolo 4, che hanno una tutela più forte, né ai rapporti soggetti al regime del contratto a tutele crescenti, che ha una disciplina propria.

Cosa puoi fare

Prima di decidere se impugnare, mettere a confronto tre numeri: l'indennità ottenibile in questo regime, il costo e la durata della causa, e quanto offerto in un'eventuale conciliazione. È una valutazione economica, oltre che giuridica, e va fatta con chi conosce entrambe.

Attenzione

Individuare il regime applicabile — questo, la tutela reale dello Statuto o le tutele crescenti — dipende da data di assunzione, dimensioni aziendali e tipo di vizio. È esattamente il punto su cui serve un professionista, prima di impostare la strategia.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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