Testo normativo
Art. 8
L. 604/1966 — Licenziamenti individuali
1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro
- Atto
- Norme sui licenziamenti individuali
- Questa versione vigente dal
- 26 maggio 1990 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La tutela nelle piccole imprese: riassunzione o indennità
Nelle piccole imprese, se il licenziamento è illegittimo il datore sceglie: o ti riprende entro tre giorni, o ti paga un'indennità fra 2,5 e 6 mensilità (fino a 10 o 14 con molta anzianità). La scelta è sua, non tua — e quasi sempre paga. Se sei stato assunto dopo il 2015, però, il regime è un altro.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità compresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del lavoratore, del comportamento e delle condizioni delle parti. Prevede che la misura massima possa essere maggiorata fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per quello con anzianità superiore a vent'anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
Cosa significa
È la tutela cosiddetta obbligatoria, quella che si applica dove non arriva la tutela reale dello Statuto dei lavoratori — tipicamente nelle imprese sotto le soglie dimensionali. La differenza con la reintegrazione è sostanziale e va detta con chiarezza: qui la scelta fra riassumere e pagare è **del datore di lavoro**, non del lavoratore. Il giudice accerta che il licenziamento era illegittimo; il datore decide se riprenderti o liquidare l'indennità, e nella pratica sceglie quasi sempre la seconda. L'importo è contenuto — da due mensilità e mezzo a sei, con le maggiorazioni per l'anzianità elevata — ed è il motivo per cui, nelle piccole imprese, la valutazione di convenienza fra causa e accordo va fatta con freddezza. Va aggiunto che per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015 il regime sanzionatorio è quello del contratto a tutele crescenti, non questo: la data di assunzione è la prima cosa da verificare.
A chi si applica
Ai lavoratori illegittimamente licenziati nei casi in cui non si applica la tutela reale dello Statuto dei lavoratori.
Quando si applica
Quando è accertata l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
Quando non si applica
Non si applica ai licenziamenti nulli dell'articolo 4, che hanno una tutela più forte, né ai rapporti soggetti al regime del contratto a tutele crescenti, che ha una disciplina propria.
Cosa puoi fare
Prima di decidere se impugnare, mettere a confronto tre numeri: l'indennità ottenibile in questo regime, il costo e la durata della causa, e quanto offerto in un'eventuale conciliazione. È una valutazione economica, oltre che giuridica, e va fatta con chi conosce entrambe.
Attenzione
Individuare il regime applicabile — questo, la tutela reale dello Statuto o le tutele crescenti — dipende da data di assunzione, dimensioni aziendali e tipo di vizio. È esattamente il punto su cui serve un professionista, prima di impostare la strategia.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.