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DirittoTorna a «Non essere licenziato senza motivo e senza procedura»

Testo normativo

Art. 7

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonchè le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonchè per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

(12) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21)

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Note di aggiornamento della fonte (29 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato".

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 restano sospese le procedure in corso di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 310) che fino al 31 marzo 2021 restano sospese le procedure in corso di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 restano sospese le procedure in corso di cui al presente articolo.

Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
22 ottobre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il tentativo di conciliazione prima del licenziamento per motivo oggettivo

In parole semplici

Se ti licenziano per ragioni aziendali e l'impresa supera certe dimensioni, prima devono aprire un tentativo di conciliazione all'Ispettorato del lavoro, e tu vieni convocato. È il momento migliore per trattare: vacci, e fatti assistere.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, ferma per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo l'applicabilità della procedura disciplinare dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali indicati dall'articolo 18 dello Statuto deve essere preceduto da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera, trasmessa per conoscenza al lavoratore. Prevede che in tale comunicazione il datore dichiari l'intenzione di procedere al licenziamento, ne indichi i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione. Stabilisce che la Direzione territoriale del lavoro trasmetta la convocazione a datore e lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione, e che l'incontro si svolga davanti alla commissione provinciale di conciliazione, con le regole sulla validità della comunicazione che l'articolo indica.

Cosa significa

È il passaggio pensato per evitare che un licenziamento economico arrivi come un fatto compiuto: prima si va davanti a un organo terzo e si vede se esiste un'alternativa — un altro inquadramento, un altro reparto, un'uscita concordata. Due precisazioni sono necessarie per non farsi aspettative sbagliate. La procedura riguarda solo il **giustificato motivo oggettivo**, non quello soggettivo né la giusta causa, che seguono invece la procedura disciplinare dello Statuto. E riguarda solo i datori di lavoro che superano le soglie dimensionali richiamate: sotto quelle soglie non si applica. Va anche detto che l'ambito applicativo di questo articolo è stato ristretto dalle riforme successive per una parte dei rapporti di lavoro, per cui la verifica va fatta sul caso concreto. Resta però il punto utile: se la procedura era dovuta e non c'è stata, è un vizio.

A chi si applica

Ai lavoratori destinatari di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presso datori di lavoro con i requisiti dimensionali indicati.

Quando si applica

Prima dell'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Quando non si applica

Non si applica al licenziamento per giusta causa né a quello per giustificato motivo soggettivo, e non si applica ai datori di lavoro sotto le soglie dimensionali richiamate. L'ambito è stato inoltre modificato dalle riforme successive per una parte dei rapporti.

Cosa puoi fare

Se ricevi la convocazione, andarci: è il momento in cui si può ottenere una ricollocazione o condizioni di uscita migliori, e ci si può far assistere. Se il licenziamento per motivo oggettivo è arrivato senza che la procedura si sia svolta, verificare se era dovuta: è un punto da far valere nell'impugnazione.

Termini

Sette giorni, termine perentorio, per la trasmissione della convocazione da parte della Direzione territoriale del lavoro.

Attenzione

Stabilire se la procedura fosse dovuta nel tuo caso richiede di verificare soglie dimensionali e data di assunzione: è una valutazione tecnica, e sbagliarla significa costruire l'impugnazione su un motivo inesistente.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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