Testo normativo
Art. 4
L. 604/1966 — Licenziamenti individuali
Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è nullo.
26
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
- Atto
- Norme sui licenziamenti individuali
- Questa versione vigente dal
- 30 marzo 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 18 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il licenziamento discriminatorio o ritorsivo è nullo
Se ti licenziano per le tue idee politiche o religiose, perché sei iscritto al sindacato, perché hai chiesto quello che ti spettava o perché hai denunciato un illecito, il licenziamento è nullo — la tutela più forte che esiste, e vale in qualsiasi azienda. Il difficile è dimostrare il motivo vero: conserva tutto.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che è nullo il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali, o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi della disciplina attuativa della direttiva europea sulla protezione delle persone che segnalano violazioni.
Cosa significa
È l'articolo più forte della legge, e la parola che lo distingue è **nullo**: non annullabile, non inefficace — nullo. La conseguenza è di categoria diversa da tutte le altre. La tutela contro il licenziamento nullo non dipende dalle dimensioni dell'azienda né dalla data di assunzione, e non si limita a un'indennità: è la tutela più piena che l'ordinamento preveda. La formula copre tre gruppi di ipotesi. Le ragioni discriminatorie in senso stretto — credo politico, fede religiosa, sindacato. Il licenziamento **conseguente all'esercizio di un diritto**, che è la clausola più ampia: chi viene licenziato per aver chiesto le ferie, gli straordinari non pagati, o per aver rifiutato una prestazione illegittima, rientra qui. E il licenziamento contro chi ha segnalato illeciti, che la disciplina sul whistleblowing ha aggiunto espressamente. La difficoltà, sempre, è la prova del motivo reale, che raramente sta scritto nella lettera.
A chi si applica
A tutti i lavoratori, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.
Quando si applica
Quando il licenziamento è determinato da uno dei motivi indicati.
Cosa puoi fare
Conservare ogni traccia del contesto: la richiesta che hai fatto e la data, la segnalazione, la corrispondenza, i testimoni, la vicinanza temporale fra l'esercizio del diritto e il licenziamento. È su quel materiale che si costruisce la prova del motivo reale.
Attenzione
Il motivo discriminatorio o ritorsivo va provato, e il licenziamento formalmente motivato in altro modo non lo esclude ma lo rende più difficile da dimostrare. È fra le situazioni in cui l'assistenza tecnica va cercata subito, mentre le prove sono ancora recuperabili, e in cui i termini dell'articolo 6 vanno rispettati comunque.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.