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DirittoTorna a «Non essere licenziato senza motivo e senza procedura»

Testo normativo

Art. 3

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

(14) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21)

25

Note di aggiornamento della fonte (28 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di cinque mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 310) che fino al 31 marzo 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.

Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
22 ottobre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Giustificato motivo soggettivo e oggettivo: la differenza che decide tutto

In parole semplici

Ci sono due motivi diversi per licenziare con preavviso: qualcosa che hai fatto tu (e allora prima devono contestartelo per iscritto e lasciarti rispondere), oppure una ragione dell'azienda (e allora si discute se la ragione sia vera e se non potevano spostarti altrove).

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Cosa significa

In una riga la legge descrive due situazioni completamente diverse, e la distinzione è quella su cui si gioca ogni causa di lavoro. Il **giustificato motivo soggettivo** riguarda il comportamento del lavoratore: un inadempimento che deve essere «notevole», cioè non ogni mancanza ma una di peso, meno grave della giusta causa ma sufficiente a rompere il rapporto con preavviso. Segue la procedura disciplinare dello Statuto dei lavoratori: contestazione scritta preventiva, specifica, e diritto di difendersi prima della decisione. Il **giustificato motivo oggettivo** non riguarda la persona: riguarda l'azienda — la soppressione di una posizione, una riorganizzazione, un calo di attività. Qui l'inadempimento non c'entra, e ciò che si discute è se la ragione organizzativa sia reale e se non ci fosse un modo di ricollocare il lavoratore altrove. Sono due binari con procedure, difese ed esiti diversi: la prima cosa da capire, leggendo una lettera di licenziamento, è su quale dei due ci si trova.

A chi si applica

Ai lavoratori destinatari di un licenziamento per giustificato motivo.

Quando si applica

Al momento dell'intimazione del licenziamento.

Cosa puoi fare

Individuare quale dei due motivi è indicato nella lettera. Se è soggettivo, verificare se c'è stata la contestazione disciplinare preventiva e se ti è stato dato il termine per difenderti. Se è oggettivo, la domanda è se la posizione sia stata davvero soppressa e se sia stata cercata una collocazione alternativa.

Attenzione

La qualificazione non dipende da come il datore chiama il licenziamento, ma dai fatti che indica. Un licenziamento presentato come oggettivo che nasconde una ragione disciplinare è un caso classico, e va portato a un professionista.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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