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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Aggiornamento del canone)

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 luglio 1978 al 10 aprile 1985. Vai al testo vigente oggi.

Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone nelle misure contrattualmente stabilite non puo' essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le parti possono convenire che dall'inizio del quarto anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni verificatesi nel biennio precedente e cosi' successivamente con periodi di invariabilita' non inferiori al biennio. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
30 luglio 1978 al 10 aprile 1985
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
28 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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