Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 32

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

(Aggiornamento del canone)

Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone

, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27,

non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale

ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo

. (8)

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
1 marzo 2009 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina