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Testo normativo

Art. 89

Costituzione

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

La controfirma: chi risponde degli atti del Presidente

In parole semplici

Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere firmato anche da un ministro, che se ne assume la responsabilità. Il Presidente non risponde politicamente: risponde chi controfirma.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità; e che gli atti con valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Cosa significa

È l'articolo che rende comprensibile tutto il ruolo del Capo dello Stato, e senza il quale l'elenco dell'articolo 87 si legge male. Il meccanismo è semplice e profondo: il Presidente **non è politicamente responsabile** (articolo 90), quindi qualcuno deve esserlo al posto suo. Quel qualcuno è il ministro che controfirma. Un atto senza controfirma non è valido: non è un difetto di forma, è inesistente come atto. Da qui la distinzione fondamentale, che non sta nel testo ma è stata elaborata dalla dottrina e accolta dalla prassi: - gli atti **sostanzialmente governativi**, in cui la decisione è del Governo e la firma presidenziale è un controllo di legittimità: i decreti, le nomine, i regolamenti; - gli atti **sostanzialmente presidenziali**, in cui la decisione è del Presidente e la controfirma attesta la regolarità: i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi, la nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali, la grazia; - gli atti **complessi**, dove le due volontà devono incontrarsi: la nomina del Presidente del Consiglio, lo scioglimento delle Camere. La conseguenza pratica è che un ministro può rifiutare la controfirma, e in quel caso l'atto non si fa. Ma il rifiuto è un atto politico grave, che sposta il conflitto sul terreno della responsabilità di chi ha rifiutato.

A chi si applica

Riguarda il Presidente della Repubblica e il Governo.

Quando non si applica

Non si applica agli atti personalissimi, come le dimissioni.

Cosa puoi fare

Su ogni atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono indicate le firme. Guardare chi ha controfirmato dice chi si è assunto la responsabilità di quell'atto: è un'informazione pubblica e spesso trascurata.

Attenzione

La controfirma non è un timbro: senza, l'atto non esiste. È il modo in cui la Costituzione tiene insieme un Capo dello Stato irresponsabile e un potere che deve avere sempre un responsabile.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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