- Home
- Norme
- Costituzione
- Art. 88
Testo normativo
Art. 88
Costituzione
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
((Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura))
.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 23 novembre 1991 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Lo scioglimento delle Camere
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e mandare il Paese a votare, dopo aver sentito i loro Presidenti. Non può farlo negli ultimi sei mesi del proprio mandato, per non scegliere chi eleggerà il suo successore.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse; e che non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Cosa significa
È il potere presidenziale più incisivo, e la Costituzione lo circonda di pochi ma significativi limiti. «**Sentiti i loro Presidenti**»: un parere obbligatorio ma non vincolante. Nella prassi il Presidente svolge consultazioni ben più ampie, che sono una consuetudine e non un obbligo scritto. Lo scioglimento serve quando **non esiste più una maggioranza** in grado di sostenere un Governo. Non è uno strumento nelle mani del Presidente del Consiglio: in Italia il Governo non può sciogliere le Camere, può solo dimettersi. La decisione è del Capo dello Stato, e prima di prenderla verifica se sia possibile un altro Governo con la fiducia. È la ragione per cui, dopo una crisi, si aprono le consultazioni invece di andare direttamente al voto. Il **semestre bianco** del secondo comma vieta lo scioglimento negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, per impedire che un Presidente uscente scelga il Parlamento che eleggerà il suo successore. La modifica del 1991 ha aggiunto l'eccezione per il caso in cui i due semestri coincidano: altrimenti si sarebbe creato un ingorgo, con Camere scadute e nessuno che potesse scioglierle. Lo scioglimento di **una sola Camera** è teoricamente possibile ma non è mai avvenuto: con il bicameralismo paritario produrrebbe due Camere con scadenze diverse.
A chi si applica
Riguarda gli organi costituzionali; determina quando i cittadini tornano a votare.
Quando non si applica
Non è un potere del Governo né del Presidente del Consiglio.
Cosa puoi fare
Il decreto di scioglimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene la data delle elezioni. Le consultazioni al Quirinale sono trasmesse e documentate: si può vedere chi ha detto cosa.
Attenzione
«Il premier ha sciolto le Camere» non è possibile nell'ordinamento italiano. Il Governo si dimette; sciogliere è del Presidente della Repubblica.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.