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Testo normativo
Art. 90
Costituzione
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
La responsabilità del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica non risponde di quello che fa nell'esercizio delle sue funzioni, tranne in due casi gravissimi: alto tradimento e attentato alla Costituzione. In quel caso lo accusa il Parlamento e lo giudica la Corte costituzionale.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; e che in tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Cosa significa
L'irresponsabilità è la contropartita della controfirma: se degli atti risponde il ministro (articolo 89), il Presidente non ne risponde. Riguarda però soltanto gli **atti compiuti nell'esercizio delle funzioni**. Per i fatti estranei alla carica — un reato comune, una questione privata — il Presidente risponde come qualunque cittadino, secondo la ricostruzione prevalente, sia pure con il problema pratico di quando il processo possa svolgersi. Le due eccezioni sono **alto tradimento** e **attentato alla Costituzione**. Non sono definiti da nessuna norma penale: sono nozioni costituzionali, che indicano il tradimento della fedeltà alla Repubblica e il tentativo di sovvertirne l'ordinamento. La mancanza di una definizione è voluta ed è anche un limite riconosciuto. Il procedimento ha due fasi: la **messa in stato di accusa** da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, e il **giudizio della Corte costituzionale** in composizione integrata da sedici membri sorteggiati fra cittadini (articolo 135). Non è mai accaduto. Va detto per completezza che nel 2018 alcune forze politiche annunciarono un'iniziativa in questo senso, poi non proseguita: l'istituto resta senza precedenti applicativi. Questo articolo non va confuso con la responsabilità dei ministri, che dal 1989 sono giudicati dalla magistratura ordinaria previa autorizzazione della Camera competente.
A chi si applica
Riguarda il Presidente della Repubblica.
Quando non si applica
Non copre gli atti estranei all'esercizio delle funzioni.
Cosa puoi fare
Il procedimento, se attivato, produce atti parlamentari pubblici. Fino ad allora, le richieste di «messa in stato d'accusa» annunciate pubblicamente vanno verificate negli atti: annuncio e atto formale sono cose diverse.
Attenzione
«Alto tradimento» e «attentato alla Costituzione» non hanno una definizione legislativa: sono formule costituzionali. Usarle nel dibattito quotidiano per criticare una decisione presidenziale è retorica, non diritto.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.