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Testo normativo
Art. 87
Costituzione
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Che cosa fa il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica firma le leggi e i decreti, indice elezioni e referendum, comanda le Forze armate, presiede il CSM, concede la grazia. Molti di questi atti li decide però il Governo: lui li firma e ne garantisce la regolarità.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, ed elenca le sue attribuzioni: inviare messaggi alle Camere; indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere; autorizzare la presentazione dei disegni di legge del Governo; promulgare le leggi ed emanare i decreti con valore di legge e i regolamenti; indire i referendum; nominare i funzionari dello Stato nei casi previsti dalla legge; accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici e ratificare i trattati; avere il comando delle Forze armate, presiedere il Consiglio supremo di difesa e dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere; presiedere il Consiglio superiore della magistratura; concedere grazia e commutare le pene; conferire le onorificenze.
Cosa significa
È l'elenco più lungo della Costituzione, e il modo giusto di leggerlo è chiedersi, per ogni voce, **chi decide davvero**. Molti di questi atti sono **formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi**: il Presidente emana i decreti-legge, ma li decide il Governo; nomina i funzionari, ma su proposta dei ministri. L'articolo 89 lo spiega: nessun atto è valido senza controfirma del ministro, che se ne assume la responsabilità. Altri sono **sostanzialmente presidenziali**: i messaggi alle Camere, il rinvio delle leggi (articolo 74), la nomina dei senatori a vita, la nomina di cinque giudici costituzionali, la grazia. Qui la scelta è sua, e la controfirma ha valore di attestazione. Fra tutti, tre meritano attenzione. Il **comando delle Forze armate** è simbolico e reale insieme: reale nel senso che presiede il Consiglio supremo di difesa, simbolico nel senso che le decisioni militari spettano al Governo e, per lo stato di guerra, alle Camere (articolo 78). La **presidenza del Consiglio superiore della magistratura** è la garanzia che il governo autonomo dei giudici non diventi un corpo separato: il Capo dello Stato lo presiede, pur non partecipando alle sedute ordinarie. La **grazia** riguarda una persona singola e i suoi effetti penali. La Corte costituzionale nel 2006 ha stabilito che è un potere del Presidente, non del Ministro della giustizia, che deve controfirmare ma non può bloccarla. Il primo comma — «rappresenta l'unità nazionale» — non è retorica: è la chiave con cui si legge tutto il resto. Le sue attribuzioni sono di garanzia e di equilibrio, non di indirizzo politico.
A chi si applica
Riguarda l'ordinamento; molti di questi atti hanno effetti diretti sui cittadini.
Quando non si applica
Il Presidente non governa e non ha un programma: non decide le politiche pubbliche, che spettano al Governo con la fiducia delle Camere.
Cosa puoi fare
Tutti gli atti del Presidente sono pubblicati e chi ha controfirmato è indicato. Sul sito del Quirinale si trovano anche i discorsi e i messaggi: sono la fonte per capire un intervento, invece del titolo che lo riassume.
Attenzione
L'elenco fa sembrare il Presidente molto potente. Il potere reale su ciascun atto dipende da chi ne ha l'iniziativa, e per la maggior parte è il Governo: senza l'articolo 89 questo elenco si legge male.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.