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Testo normativo
Art. 86
Costituzione
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chi sostituisce il Presidente della Repubblica
Se il Presidente della Repubblica non può esercitare le sue funzioni, le esercita il Presidente del Senato. Se muore, si dimette o è impedito per sempre, il Presidente della Camera convoca l'elezione entro quindici giorni.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato; e che in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni, il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o quasi scadute.
Cosa significa
Due figure distinte, e conviene tenerle separate perché il testo assegna a ciascuna un compito diverso. Il **Presidente del Senato** è il **supplente**: esercita le funzioni presidenziali quando il Presidente non può. È la ragione per cui è considerato la seconda carica dello Stato. La supplenza copre sia gli impedimenti temporanei — un viaggio, una malattia breve — sia il periodo che precede l'elezione del successore. Il **Presidente della Camera** ha un compito diverso: **indice l'elezione** del nuovo Presidente. È coerente con l'articolo 63, che gli attribuisce la presidenza del Parlamento in seduta comune. Il punto delicato, e mai risolto in via generale, è chi accerta l'**impedimento permanente** e con quale procedura: la Costituzione non lo dice. È una lacuna riconosciuta dalla dottrina, che in caso di crisi grave andrebbe colmata in via di prassi. Il supplente esercita le funzioni ma non diventa Presidente: non giura di nuovo, non inizia un nuovo settennato, e la prassi suggerisce che si limiti agli atti necessari, evitando le decisioni che segnerebbero l'indirizzo del successore.
A chi si applica
Riguarda gli organi costituzionali.
Cosa puoi fare
Le supplenze effettivamente esercitate sono documentate negli atti ufficiali: il sito del Quirinale riporta gli atti e chi li ha firmati.
Attenzione
Il supplente non è un «Presidente ad interim» con pieni poteri politici: esercita funzioni, non assume la carica.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.