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Testo normativo
Art. 85
Costituzione
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il settennato, e perché dura più di una legislatura
Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni — più di un Parlamento, perché non dipenda da chi lo ha eletto. L'elezione del successore si convoca trenta giorni prima della scadenza.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni; che trenta giorni prima della scadenza il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente; e che se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere, con proroga dei poteri del Presidente in carica.
Cosa significa
**Sette anni contro cinque** non è un numero casuale: è la scelta di far durare il Capo dello Stato più di chi lo elegge. Un Presidente attraversa almeno due legislature, e questo lo rende indipendente dalla maggioranza che lo ha votato — che nel frattempo può essere cambiata o scomparsa. È il cuore del suo ruolo di garanzia. Il **terzo comma** risolve un problema pratico serio: se le Camere sono sciolte o quasi scadute, non sarebbe sensato far eleggere il Capo dello Stato da un Parlamento in uscita. In quel caso si aspetta il nuovo Parlamento e il Presidente in carica resta con i poteri prorogati. Anche qui vale la distinzione fra **proroga** e **prorogatio** vista per le Camere: qui si tratta della seconda, cioè la continuazione dei poteri fino all'insediamento del successore. Non c'è mai un momento in cui la Repubblica è senza Capo dello Stato. Nella prassi si chiama *semestre bianco* il periodo finale del mandato in cui il Presidente non può sciogliere le Camere (articolo 88): serve a evitare che chi sta per lasciare condizioni la scelta del proprio successore.
A chi si applica
Riguarda l'ordinamento; interessa tutti i cittadini.
Quando non si applica
La durata non impedisce dimissioni anticipate, previste dall'articolo 86.
Cosa puoi fare
La data di scadenza del mandato presidenziale è pubblica e calcolabile: l'elezione si convoca trenta giorni prima. È un appuntamento istituzionale prevedibile, non una sorpresa.
Attenzione
Il mandato non è rinnovabile una volta sola per divieto costituzionale: la Costituzione non dice nulla sulla rielezione, che infatti è avvenuta.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.