- Home
- Norme
- Costituzione
- Art. 83
Testo normativo
Art. 83
Costituzione
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Come si elegge il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica lo eleggono deputati, senatori e 58 delegati delle Regioni, con voto segreto. Nei primi tre giri servono i due terzi dei voti; dal quarto basta la metà più uno.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune; che all'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con la Valle d'Aosta che ne ha uno solo; e che l'elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea, mentre dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Cosa significa
Tre scelte, e ciascuna spiega qualcosa di ciò che si vede alla televisione durante le elezioni presidenziali. **I delegati regionali** — 58 in tutto — servono a ricordare che il Capo dello Stato non è espressione della sola maggioranza parlamentare ma dell'intera Repubblica, Regioni comprese. Devono includere le minoranze del Consiglio regionale: non li nomina la giunta. **Lo scrutinio segreto** è la ragione per cui i «franchi tiratori» esistono e non sono sanzionabili: nessuno può sapere come ha votato un singolo grande elettore, e l'articolo 67 esclude comunque il vincolo di mandato. È voluto: si tratta di scegliere un garante, non di eseguire un accordo di partito. **Le maggioranze** sono la parte che determina tutto il resto. Nei primi tre scrutini servono i **due terzi**: una soglia che nessuna maggioranza di governo raggiunge da sola, e che quindi costringe a cercare un accordo largo. Dal quarto scrutinio basta la **maggioranza assoluta**. È il motivo per cui le trattative vere cominciano spesso dopo il terzo voto, ed è il compromesso fra due esigenze: un Presidente il più condiviso possibile, ma senza che la Repubblica resti bloccata. Non esistono candidature ufficiali: si scrive un nome sulla scheda, e ogni cittadino eleggibile può riceverlo.
A chi si applica
Riguarda i grandi elettori; interessa tutti perché determina chi sarà il garante della Costituzione.
Quando non si applica
Non prevede candidature formali né campagne: il procedimento è tutto interno all'assemblea.
Cosa puoi fare
Gli scrutini sono trasmessi in diretta e i verbali sono atti pubblici. Chi vuole capire come si è formata una maggioranza può leggere l'andamento voto per voto, invece delle ricostruzioni.
Attenzione
«Il Presidente eletto dal popolo» descrive un altro sistema. In Italia lo elegge il Parlamento con i delegati regionali, ed è una scelta legata al ruolo di garanzia, non di governo.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.