Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Vedere accreditati i contributi che ti spettano»

Testo normativo

Art. 82

Costituzione

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Le commissioni parlamentari d'inchiesta

In parole semplici

Ogni Camera può aprire un'inchiesta su questioni di interesse pubblico, con gli stessi poteri di un magistrato. Ma non giudica nessuno: scrive una relazione, e se trova reati passa gli atti alla magistratura.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse; che a tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi; e che la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Cosa significa

La frase decisiva è l'ultima: **gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria**. Una commissione d'inchiesta può convocare testimoni obbligandoli a comparire, disporre perizie, acquisire documenti anche coperti da segreto d'ufficio. Chi mente davanti a essa risponde di falsa testimonianza. Ma la stessa frase contiene il limite: «e le stesse **limitazioni**». Valgono le garanzie difensive, i segreti che l'ordinamento riconosce, i diritti delle persone sentite. Quello che una commissione d'inchiesta **non può fare** è la cosa più importante da sapere: **non giudica e non condanna**. Non emette sentenze, non accerta responsabilità penali. Il suo prodotto è una **relazione** al Parlamento, cioè un atto politico e conoscitivo. Se dalle sue attività emergono reati, gli atti vanno alla magistratura, che ricomincia da capo con le proprie regole. Le commissioni possono essere monocamerali (istituite da una sola Camera con delibera) o bicamerali (istituite con legge). Su alcune materie sono diventate quasi permanenti, rinnovate ogni legislatura: mafia, femminicidio, sicurezza sul lavoro. La composizione **proporzionale ai gruppi** è una garanzia: l'inchiesta non è uno strumento della sola maggioranza, e l'opposizione vi siede in proporzione.

A chi si applica

Riguarda le Camere; può coinvolgere chiunque sia chiamato a testimoniare.

Quando non si applica

Non sostituisce il processo penale, non accerta colpevolezze e non irroga sanzioni.

Cosa puoi fare

Le relazioni finali delle commissioni d'inchiesta sono documenti parlamentari pubblici, spesso l'unica ricostruzione organica disponibile su vicende complesse. Molte audizioni sono trasmesse e restano in archivio.

Attenzione

Le conclusioni di una commissione d'inchiesta non sono una sentenza. Presentarle come tali — in un senso o nell'altro — è l'errore più diffuso nel racconto pubblico di queste vicende.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Vedere accreditati i contributi che ti spettano»

Segnala un errore in questa pagina