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Testo normativo
Art. 82
Costituzione
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le commissioni parlamentari d'inchiesta
Ogni Camera può aprire un'inchiesta su questioni di interesse pubblico, con gli stessi poteri di un magistrato. Ma non giudica nessuno: scrive una relazione, e se trova reati passa gli atti alla magistratura.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse; che a tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi; e che la commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Cosa significa
La frase decisiva è l'ultima: **gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria**. Una commissione d'inchiesta può convocare testimoni obbligandoli a comparire, disporre perizie, acquisire documenti anche coperti da segreto d'ufficio. Chi mente davanti a essa risponde di falsa testimonianza. Ma la stessa frase contiene il limite: «e le stesse **limitazioni**». Valgono le garanzie difensive, i segreti che l'ordinamento riconosce, i diritti delle persone sentite. Quello che una commissione d'inchiesta **non può fare** è la cosa più importante da sapere: **non giudica e non condanna**. Non emette sentenze, non accerta responsabilità penali. Il suo prodotto è una **relazione** al Parlamento, cioè un atto politico e conoscitivo. Se dalle sue attività emergono reati, gli atti vanno alla magistratura, che ricomincia da capo con le proprie regole. Le commissioni possono essere monocamerali (istituite da una sola Camera con delibera) o bicamerali (istituite con legge). Su alcune materie sono diventate quasi permanenti, rinnovate ogni legislatura: mafia, femminicidio, sicurezza sul lavoro. La composizione **proporzionale ai gruppi** è una garanzia: l'inchiesta non è uno strumento della sola maggioranza, e l'opposizione vi siede in proporzione.
A chi si applica
Riguarda le Camere; può coinvolgere chiunque sia chiamato a testimoniare.
Quando non si applica
Non sostituisce il processo penale, non accerta colpevolezze e non irroga sanzioni.
Cosa puoi fare
Le relazioni finali delle commissioni d'inchiesta sono documenti parlamentari pubblici, spesso l'unica ricostruzione organica disponibile su vicende complesse. Molte audizioni sono trasmesse e restano in archivio.
Attenzione
Le conclusioni di una commissione d'inchiesta non sono una sentenza. Presentarle come tali — in un senso o nell'altro — è l'errore più diffuso nel racconto pubblico di queste vicende.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.