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Testo normativo

Art. 6

Costituzione

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Da dove viene questo testo
Atto
Costituzione della Repubblica Italiana
Questa versione vigente dal
1 gennaio 1948 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Le minoranze linguistiche

In parole semplici

Chi parla una lingua minoritaria storica ha diritto a norme fatte apposta per proteggerla, e in alcune zone questo cambia anche il modo in cui si tratta con gli uffici pubblici.

Cosa dice

L'articolo, in una riga sola, stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Cosa significa

È fra gli articoli più brevi e fra i più operativi. «Con apposite norme» significa che la tutela non è affidata al principio di uguaglianza generale ma richiede leggi dedicate: e infatti ne sono nate, dalle norme sull'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione in alcuni territori fino alla legge quadro sulle minoranze linguistiche storiche. La conseguenza concreta è che in determinate aree la lingua non è solo un fatto culturale: incide su come si sta davanti a un ufficio pubblico, su come si accede alla scuola e su come si redigono gli atti.

A chi si applica

Alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, nei territori individuati dalla normativa.

Cosa puoi fare

Se abiti in un territorio interessato, le norme di tutela riguardano anche i tuoi rapporti con le amministrazioni: è utile verificare cosa prevede la disciplina applicabile alla tua area.

Attenzione

La tutela è di quelle minoranze che la legge riconosce e nei territori che individua: non è una regola generale sull'uso di qualunque lingua in qualunque ufficio.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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