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Testo normativo
Art. 6
Costituzione
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le minoranze linguistiche
Chi parla una lingua minoritaria storica ha diritto a norme fatte apposta per proteggerla, e in alcune zone questo cambia anche il modo in cui si tratta con gli uffici pubblici.
Cosa dice
L'articolo, in una riga sola, stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Cosa significa
È fra gli articoli più brevi e fra i più operativi. «Con apposite norme» significa che la tutela non è affidata al principio di uguaglianza generale ma richiede leggi dedicate: e infatti ne sono nate, dalle norme sull'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione in alcuni territori fino alla legge quadro sulle minoranze linguistiche storiche. La conseguenza concreta è che in determinate aree la lingua non è solo un fatto culturale: incide su come si sta davanti a un ufficio pubblico, su come si accede alla scuola e su come si redigono gli atti.
A chi si applica
Alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, nei territori individuati dalla normativa.
Cosa puoi fare
Se abiti in un territorio interessato, le norme di tutela riguardano anche i tuoi rapporti con le amministrazioni: è utile verificare cosa prevede la disciplina applicabile alla tua area.
Attenzione
La tutela è di quelle minoranze che la legge riconosce e nei territori che individua: non è una regola generale sull'uso di qualunque lingua in qualunque ufficio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.