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Testo normativo
Art. 79
Costituzione
((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge))
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- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 24 marzo 1992 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Amnistia e indulto: due cose diverse, e una maggioranza altissima
L'amnistia cancella il reato, l'indulto solo la pena. Servono i due terzi dei voti in entrambe le Camere: una maggioranza altissima, voluta nel 1992 proprio per renderli rari.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale; che la legge stabilisce il termine per la loro applicazione; e che in ogni caso non possono applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge. Il testo è stato riscritto dalla legge costituzionale 1/1992.
Cosa significa
Due istituti diversi, che il linguaggio comune confonde. **Amnistia**: estingue il **reato**. È come se il fatto non fosse più penalmente rilevante: il processo si chiude, e se c'è già una condanna ne cessano gli effetti penali. **Indulto**: estingue o riduce la **pena**, ma il reato resta. La condanna rimane sul certificato, gli effetti civili — il risarcimento alla vittima — non si toccano. La parte istituzionalmente più interessante è il **quorum**: due terzi dei componenti, su ogni articolo e sul voto finale. È la maggioranza più alta prevista dalla Costituzione per una legge ordinaria, più alta di quella richiesta per modificare la Costituzione stessa senza referendum. Non è un caso. Fino al 1992 amnistia e indulto erano concessi con decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione, e venivano usati con frequenza: erano diventati uno strumento ordinario per alleggerire carceri e tribunali, con l'effetto collaterale di indebolire la certezza della pena. La riforma del 1992 ha reso il quorum così alto da renderli rari: dal 1990 c'è stato un solo indulto, nel 2006, e nessuna amnistia. Il terzo comma impedisce l'effetto perverso più ovvio: nessuno può commettere un reato confidando nella legge già annunciata. Va tenuto distinto tutto questo dalla **grazia** dell'articolo 87, che riguarda una singola persona ed è atto del Presidente della Repubblica.
A chi si applica
Riguarda il Parlamento; gli effetti ricadono su chi è imputato o condannato.
Quando non si applica
Non incidono sulle obbligazioni civili verso le vittime, che restano dovute.
Cosa puoi fare
Chi vuole sapere se un provvedimento di clemenza si applica al proprio caso deve rivolgersi al difensore: dipende dal titolo di reato, dalla data del fatto e dalla pena inflitta, e sono valutazioni tecniche.
Attenzione
«Amnistia» e «indulto» non sono sinonimi, e nemmeno sinonimi di «grazia»: la prima cancella il reato, il secondo la pena, la terza riguarda una persona sola.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.